è stato, infine, ritenuto autore colpevole di ripetuta ricettazione, per avere, nel periodo luglio 2003 - novembre 2006, in 18 occasioni, acquistato dalla ACPR 1 per il tramite di IM 1 merce sottocosto, dovendo presumere trattarsi di provento di reato, realizzando un profitto personale di fr. 48'100.- (cfr. dispositivo 6.1 della sentenza impugnata). Al dibattimento d’appello, la pubblica accusa e l’accusatore privato hanno precisato che il termine “sottocosto” va inteso, non come riferito ai costi di produzione, ma ai prezzi di vendita: