{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-55_2011-10-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109504&nX40_KEY=4711131&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac0b878dbb8df2fedd2318a4e583421b"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["17.2011.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Proscioglimento da ripetuta ricettazione (per assenza di dolo) e da ripetuta falsità in documenti (le fatture inserite in contabilità erano false unicamente in relazione al nome del fornitore, elemento cui non si estende il loro valore probatorio accresciuto)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:38:45", "Checksum": "426642c2590e03ad4cf65d6b4abc4455", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55\nRegesto:\nProscioglimento da ripetuta ricettazione (per assenza di dolo) e da ripetuta falsità in documenti (le fatture inserite in contabilità erano false unicamente in relazione al nome del fornitore, elemento cui non si estende il loro valore probatorio accresciuto)\n\n\nL’imputazione cade, quindi, già per mancata realizzazione di un presupposto oggettivo del reato.\n26. In assenza di atto illecito e di altra causa che potrebbe fondare un obbligo risarcitorio dell’appellante, la richiesta di risarcimento dell’accusatore privato è respinta.\n27. Gli oneri processuali d’appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, posti a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.\nVisto l’esito dell’appello, anche la tassa di giustizia e le spese processuali di prima sede vanno poste a carico dello Stato (cfr. art. 428 cpv. 3 CPP).\nPer questi motivi,\nprevio esame del fatto e del diritto,\nvisti gli art. 9 cpv. 1, 10 cpv. 1 e 3, 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 cpv. 1 CPP;\n12, 110, 160 e 251 CP;\n32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patto ONU II;\n934 e 957 CO;\n36 ORC;\n1 Olc;\nnonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;\nrispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,\npronuncia:\n1. L’appello è accolto.\nDi conseguenza,\n1.1. AP 1 è prosciolto da ogni imputazione.\n1.2. La tassa di giustizia e le spese processuali di prima sede sono poste a carico dello Stato.\n1.3. La pretesa di risarcimento dell’accusatore privato nei confronti di AP 1 è respinta.\n2. Gli oneri processuali d’appello, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 800.-\nb) altri disborsi fr. 200.-\nfr. 1'000.-\nsono posti a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.\n3. Intimazione a:\nPer la Corte di appello e di revisione penale\nLa presidente La segretaria\nRimedi giuridici\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF."}