{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-55_2011-10-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109504&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac0b878dbb8df2fedd2318a4e583421b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Proscioglimento da ripetuta ricettazione (per assenza di dolo) e da ripetuta falsità in documenti (le fatture inserite in contabilità erano false unicamente in relazione al nome del fornitore, elemento cui non si estende il loro valore probatorio accresciuto)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:44:34", "Checksum": "6712bee042464c162a9d5d557e49c903", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55\nRegesto:\nProscioglimento da ripetuta ricettazione (per assenza di dolo) e da ripetuta falsità in documenti (le fatture inserite in contabilità erano false unicamente in relazione al nome del fornitore, elemento cui non si estende il loro valore probatorio accresciuto)\n\n\nA titolo abbondanziale, si rileva che la circostanza che AP 1 ha consegnato degli importi a contanti a IM 1 quale segno di gratitudine nei suoi confronti non ha particolare valore indiziante, ritenuto che il pagamento a contanti di fr. 1'000.- a IM 1 può trovare una plausibile spiegazione nel fatto che questi era riuscito ad abbreviare i tempi di consegna della merce all’imputato e considerato - per quanto riguarda il pagamento dei 2'000.- franchi - che dopo che IM 1 chiese a AP 1 tale remunerazione extra (e, meglio, dopo il mese di dicembre del 2006) AP 1 non effettuò più alcuna ordinazione alla ACPR 1 tramite IM 1.\nIn conclusione, l’appellante deve essere prosciolto dall’accusa di ricettazione per assenza dell’elemento soggettivo anche per gli acquisti effettuati dopo il luglio 2005.\nFalsità in documenti\n23. L’appellante contesta che siano adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di falsità in documenti.\n24. a) Le infrazioni penali di falsità in atti intendono tutelare la fiducia che, nelle relazioni giuridiche, è riposta nei documenti quale mezzo di prova.\nSono documenti segnatamente tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica (art. 110 cpv. 4 CP). La destinazione a provare (Beweisbestimmung) un fatto risulta direttamente dalla legge oppure dal senso o dalla natura dello scritto. L’attitudine a provare (Beweiseignung) è ammessa quando lo scritto è riconosciuto dalla legge o dagli usi commerciali come un mezzo di prova (DTF 132 IV 57 consid. 5.1 pag. 59-61; 126 IV 65 consid. 2a pag. 67; Boog, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, n. 28 ad art. 110 cpv. 4 CP).\nGiusta l’art. 251 CP si ha falsità in documenti quando l’autore, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.\nQuesta disposizione non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico).\nVi è falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò che è affermato nel documento. E’, cioè, menzognero il documento il cui contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente (DTF 132 IV 12 consid. 8.1; 131 IV 125 consid. 4.1; 129 IV 130 consid. 2.1; 126 IV 65 consid. 2a; STF 6B_334/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 6.1).\nNel falso ideologico non vi è inganno sulla persona dell’autore. Semplicemente, ciò che l’autore dice non corrisponde al vero (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2010, n. 109 ad art. 251 CP).\nTuttavia, vi è falso ideologico ai sensi dell’art. 251 CP soltanto quando il documento menzognero, non solo ha qualità di documento ai sensi dell’art. 110 cpv. 4 CP, ma è dotato di un valore probatorio accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una garanzia speciale di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare, di un carattere probante particolare (Corboz, op. cit., n. 119 con riferimenti ad art. 251 CP; DTF 132 IV 12; 131 IV 125; 129 IV 130).\nQuest’esigenza di valore probatorio accresciuto rispetto al caso di falso materiale è giustificata dal principio secondo cui è maggiormente degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere ingannati sull'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si può riporre nel fatto che l'autore non menta (Corboz, op. cit., n. 129 ad art. 251 CP; DTF 125 IV 273; STF 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007).\nLa natura di documento di uno scritto - o meglio, la sua forza probante - è relativa. Uno scritto può essere considerato un documento - e, quindi, ad esso essere attribuita forza probante - per taluni suoi aspetti e non per altri (DTF 132 IV 57 consid. 5.1; Boog, op. cit., n. 43 ad art. 251 CP).\nIl falso ideologico è una bugia scritta qualificata, che si distingue da una semplice allegazione unilaterale per la sua capacità di convincere (DTF 131 IV 125 consid. 4.1 pag. 127; 126 IV 68 consid. 2a pag. 68; 123 IV 64 consid. 5b pag. 64; 122 IV 339 consid. 2c pag. 339). Perché il falso sia punibile, il documento deve essere tale da poter provare la veridicità di ciò che in realtà è falso, ossia del suo contenuto (DTF 123 IV 17 consid. 2c pag. 20). Tale forza probante può risultare direttamente dalla legge (e dagli usi commerciali) o dalla natura stessa dello scritto (DTF 129 IV 130 consid. 2.2 pag. 135; 126 IV 65 consid. 2a pag. 67; 122 IV 332 consid. 2a pag. 335-336).\nLa cosiddetta “menzogna scritta” trascende, dunque, in reato soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento gode di particolare credibilità per il valore che la legge o gli usi commerciali gli conferiscono (bilancio, conto perdite e profitti, inventario: Corboz in: ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la posizione analoga a quella di un garante (“garantenähnliche Stellung”) della persona che lo ha redatto (cfr. Boog, op. cit., n. 48 e segg. ad art. 251 CP; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 147 e segg. e la giurisprudenza ivi citata) di modo che il suo destinatario è legittimato a farvi fede (DTF 6B_334/2007 dell’11 ottobre 2007)."}