{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-55_2011-10-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109504&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac0b878dbb8df2fedd2318a4e583421b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Proscioglimento da ripetuta ricettazione (per assenza di dolo) e da ripetuta falsità in documenti (le fatture inserite in contabilità erano false unicamente in relazione al nome del fornitore, elemento cui non si estende il loro valore probatorio accresciuto)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:44:34", "Checksum": "6712bee042464c162a9d5d557e49c903", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55\nRegesto:\nProscioglimento da ripetuta ricettazione (per assenza di dolo) e da ripetuta falsità in documenti (le fatture inserite in contabilità erano false unicamente in relazione al nome del fornitore, elemento cui non si estende il loro valore probatorio accresciuto)\n\n\nIn questo senso, dunque, ritenuta la finalità indicata, lo sconto supplementare concesso - solo di poco superiore a sconti comunque praticati dalla ditta - non era, certamente, tale da necessariamente indicare, in sé, che, così facendo, IM 1 stava andando oltre le sue competenze.\nMa soprattutto non va dimenticato - perché la questione è fondamentale - che chi ha proposto a AP 1 tali sconti era, non un semplice operaio, non il magazziniere o il custode, ma il responsabile del settore vendite della succursale di __________, cioè un dipendente di alto livello, responsabile appunto delle vendite e, quindi, per tale settore rappresentante, a tutti gli effetti, della ACPR 1 (ciò che, del resto, è stato riconosciuto dalla ACPR 1 stessa).\nLa fattispecie in cui ci si deve situare è, dunque, quella di una trattativa d’affari in cui la persona abilitata a trattare in nome e per conto della ditta ha proposto ad un partner commerciale una transazione con caratteristiche che, di per sé, nulla hanno di anomalo essendo, appunto, usuale che, in un regime di concorrenza, una ditta utilizzi tecniche di temporaneo abbattimento o di contenimento dei prezzi in una strategia di conquista del mercato.\nA questo va, però, aggiunto un elemento fondamentale che da solo basta a far cadere il castello accusatorio.\nE, cioè, che AP 1 pagava sulla base di fatture che indicavano in modo chiaro e dettagliato i termini delle diverse transazioni, versando il dovuto alla sede centrale di __________ .\nInfatti, come visto sopra, AP 1, non solo riceveva fatture dettagliate da cui emergevano in modo chiarissimo sia il prezzo senza sconto che l’entità degli sconti, ma pagava tali fatture alla sede centrale della ACPR 1 mediante bollettini di versamento postale intestati alla ACPR 1 di __________ .\nRitenuto che la sede centrale della ACPR 1 riceveva copia di tutte le fatture così da verificare, sulla base del numero del cliente e del numero della fattura indicati sui bollettini, la correttezza dell’avvenuto pagamento - non è nemmeno ipotizzabile che la sede centrale ricevesse i pagamenti ma non le fatture - tutto succedeva alla luce del sole, nel senso che nulla era nascosto alla ACPR 1.\nIn queste condizioni, ricordato come la fattura indicasse correttamente i termini di ogni operazione, è evidente che AP 1 non aveva nessun motivo di anche solo ipotizzare che IM 1 agisse all’insaputa - e men che meno a danno - della ACPR 1 (che mai ha reagito in alcun modo).\nIn altre parole, non ci sono elementi per concludere che l’appellante avrebbe dovuto anche solo sospettare che la merce fornitagli fosse il provento di un reato contro il patrimonio commesso da IM 1 ai danni della sua datrice di lavoro.\nAltro elemento che conferma la buona fede di AP 1 è il fatto che egli ha conservato le fatture emesse per errore senza sconto insieme a quelle comprensive dello sconto emesse in sostituzione delle prime: così non avrebbe mai agito chi avesse avuto qualcosa da nascondere.\nNe discende che, per gli acquisti effettuati nel periodo luglio 2003 - luglio 2005, l’appellante deve essere prosciolto dall’accusa di ricettazione per assenza dell’elemento soggettivo.\nPer quanto attiene agli ultimi acquisti effettuati (quelli, cioè, fatti nel periodo compreso dal 24 agosto 2005 al 24 novembre 2006), AP 1 ha ammesso di avere percepito “una situazione ambigua” quando le fatture sono state emesse a nome di sua moglie rispettivamente dalla __________ (verb. interrogatorio imputati, pag. 2).\nCiò non basta, tuttavia, a stravolgere quanto illustrato per le fatture precedenti.\nDa tale dichiarazione non può, infatti, essere dedotto che egli fosse consapevole che IM 1 agiva illecitamente nei confronti della sua datrice di lavoro.\nNel caso degli ultimi acquisti, ancor più che per quelli effettuati in precedenza, gli sconti di cui ha beneficiato AP 1 non avevano nulla di eccezionale, ritenuto che sono stati pari al 45% del dovuto nel caso della fattura n. 4716413, ma soltanto del 14% nel caso delle fatture emesse dalla __________ e del 2% nel caso della fattura n. 4722908 (come visto, non è, invece, possibile stabilire lo sconto praticato sulla fattura n. 4726205).\nIn relazione a queste operazioni valgono le considerazioni sviluppate sopra riguardo al ruolo ricoperto da IM 1 ed alla legittimità commerciale di principio dell’operazione. Ma a ciò si aggiunge - ed è determinante - il fatto che l’entità degli sconti praticati per queste ordinazioni è tale da mettere seriamente in dubbio la realizzazione, per queste operazioni, del reato a monte.\nE l’entità (contenuta) degli sconti è, inoltre, prova della bontà della tesi di AP 1 secondo cui egli accettò quel modo di procedere, non tanto (o non solo) per il beneficio che gliene derivava, ma per mantenere ad un buon livello la cifra d’affari della sede ticinese della ACPR 1 e fare, così, un favore a IM 1.\nCiò che è ancora confermato dal fatto che AP 1 ha pagato anche le fatture intestate alla moglie tramite versamento postale a favore della ACPR 1 di __________ .\nNeppure in relazione alle operazioni effettuate tra il 24 agosto 2005 e il 24 novembre 2006 può, dunque, essere accertato che AP 1 ha agito intenzionalmente, nemmeno nella forma del dolo eventuale.\nÈ chiaro che l’ambiguità a cui AP 1 ha accennato era dovuta alle modalità di fatturazione, non all’entità dei prezzi, perfettamente in linea con quelli sino a quel momento applicati."}