{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-55_2011-10-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109504&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac0b878dbb8df2fedd2318a4e583421b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Proscioglimento da ripetuta ricettazione (per assenza di dolo) e da ripetuta falsità in documenti (le fatture inserite in contabilità erano false unicamente in relazione al nome del fornitore, elemento cui non si estende il loro valore probatorio accresciuto)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:44:34", "Checksum": "6712bee042464c162a9d5d557e49c903", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55\nRegesto:\nProscioglimento da ripetuta ricettazione (per assenza di dolo) e da ripetuta falsità in documenti (le fatture inserite in contabilità erano false unicamente in relazione al nome del fornitore, elemento cui non si estende il loro valore probatorio accresciuto)\n\n\n“ non ho mai detto a AP 1 e IM 3 che li stavo favorendo in una maniera che non mi era consentita. Non ho mai detto a AP 1 e IM 3 che in loro favore stavo facendo delle cose che non avrei potuto fare” (verb. interrogatorio imputati, pag. 2).\nd) La prima Corte ha, poi, trovato un ulteriore indizio di colpevolezza nelle dichiarazioni di AP 1 laddove egli ha ammesso “di essersi reso conto che IM 1 mi offriva merce ad un prezzo molto inferiore a quello di listino” o, in altro verbale, “molto inferiore a quello di mercato”, di avere “pensato al mio interesse senza pormi nessuna domanda” e altre di questo tipo citate al consid. 30 della sentenza impugnata (pag. 29-31).\nTali affermazioni - quasi lapalissiane - non hanno alcun valore indiziante.\nChe, in queste transazioni, AP 1 abbia pensato solo al suo interesse è, dal profilo penale, irrilevante. E’ quanto fanno per definizione - con più o meno sfumature - tutti i commercianti.\nDel resto, non si può pretendere da un commerciante che beneficia di uno sconto (più o meno rilevante) sul prezzo di acquisto della merce che intende acquistare che egli chieda spiegazioni al suo partner contrattuale circa l’interesse o la sostenibilità di una tale operazione dal punto di vista del venditore. Ogni commerciante persegue, infatti, il proprio interesse economico e spetta ad ognuno di essi sapere fino a che punto si può spingere nelle trattative per raggiungere il suo scopo.\nE’ chiaro che AP 1 sapeva che la merce gli veniva fatturata a prezzi inferiori a quelli di listino. Era proprio quella la conditio sine qua non delle sue ordinazioni e i due parametri - prezzo che può essere considerato di listino e prezzo a lui - risultavano in modo chiarissimo dalle fatture che egli riceveva e pagava.\nMa la fatturazione con sconti - cioè il pagamento delle merci acquistate a prezzi inferiori a quelli di listino - è prassi corrente tanto che è ormai l’eccezione quella transazione che non prevede sconti.\ne) Legata alle argomentazioni di cui s’è appena detto, la prima Corte ha considerato che l’entità degli sconti ricevuti è l’elemento che, maggiormente, depone per la consapevolezza (perlomeno nella forma del dolo eventuale) di AP 1 circa il fatto che IM 1, per concedere i ribassi, doveva agire al di là delle sue competenze. Secondo il primo giudice, nei casi in cui beneficiava di sconti del 44% e oltre, AP 1 - attivo da anni nel settore e, dunque, cognito dei prezzi normalmente praticati - non può non avere preso in considerazione che IM 1 stesse, con la concessione dei ribassi indicati, andando oltre le sue competenze e, meglio, stesse operando contro gli interessi della ditta e, dunque, stesse commettendo reato.\nA torto.\nCome visto al considerando 13.g, per gli acquisti elencati nella tabella manoscritta prodotta al dibattimento di primo grado AP 1 ha ottenuto uno sconto medio del 38% circa sul prezzo già comprensivo dello sconto che usualmente la ACPR 1 concedeva. Considerando anche la fornitura fatturata tramite la __________ , lo sconto medio si riduce al 33%.\nUn ribasso di tale entità - pur se aggiunto a quello di cui, comunque, AP 1 avrebbe beneficiato - non può dirsi inusuale nella prassi commerciale che è sempre più caratterizzata da offerte delle merci più disparate a prezzi scontati in modo considerevole.\nAd ogni modo, nulla muterebbe quand’anche si considerassero i singoli sconti supplementari concessi a AP 1 in relazione alle singole operazioni, nella misura in cui il mercato ci ha abituati anche a sconti superiori al 60%.\nLa documentazione prodotta dalla difesa ne è la prova.\nE basta varcare la soglia di qualsiasi catena di vendita o visitare a caso qualche sito di vendita online oppure, ancora, leggere a caso qualsiasi prospetto pubblicitario di un qualsiasi grande magazzino per vedersi offrire merce a prezzi scontatissimi rispetto a quelli di listino.\nPorre, nel contesto del mercato che conosciamo, il 44% (più lo sconto usuale) quale limite oltre il quale l’acquirente deve, forzatamente, prendere in considerazione di stare acquistando merce sospetta è irrealistico.\nMa non solo.\nConcretamente, non può non essere rilevato che lo sconto medio concesso a AP 1 supera soltanto del 7% rispettivamente del 2% il margine di sconto (complessivo) che - secondo le condizioni di vendita e fornitura valide dal 1. gennaio 2008 agli atti sub AI 112 - la ACPR 1 poteva, in generale, arrivare ad applicare. Pur considerando che la più alta percentuale di sconto complessivo era prevista per quantitativi di merce superiori a quelli effettivamente ordinati da AP 1, il dato è significativo poiché prova che lo sconto a lui concesso era praticato dalla ACPR 1 nella sua normale attività commerciale e, dunque, non era, di per sé, straordinario. In ogni caso, non era certamente straordinario al punto da dover insospettire AP 1 come, invece, ritenuto dal primo giudice.\nInoltre, non può essere misconosciuto che l’offerta di merce sensibilmente scontata è una tecnica ben nota di acquisizione e fidelizzazione di clientela volta, in ultima analisi, alla conquista del mercato ed alla messa in difficoltà delle ditte concorrenti.\nEd è proprio in questo senso che IM 1 ha giustificato gli sconti offerti.\nCome indicato sopra, infatti, IM 1 aveva spiegato a AP 1 che, essendo la ditta intenzionata ad aumentare la propria cifra d’affari, egli poteva concedere sconti supplementari al fine di acquisire nuova clientela."}