{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-55_2011-10-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109504&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac0b878dbb8df2fedd2318a4e583421b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Proscioglimento da ripetuta ricettazione (per assenza di dolo) e da ripetuta falsità in documenti (le fatture inserite in contabilità erano false unicamente in relazione al nome del fornitore, elemento cui non si estende il loro valore probatorio accresciuto)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:44:34", "Checksum": "6712bee042464c162a9d5d557e49c903", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55\nRegesto:\nProscioglimento da ripetuta ricettazione (per assenza di dolo) e da ripetuta falsità in documenti (le fatture inserite in contabilità erano false unicamente in relazione al nome del fornitore, elemento cui non si estende il loro valore probatorio accresciuto)\n\n\n21. AP 1 ha ammesso di avere consegnato, in due occasioni, del denaro a IM 1 “a titolo di ringraziamento”.\nDapprima, “sotto Natale” del 2005 (verbale di polizia 1. settembre 2008, all. 32 RPG, pag. 3), AP 1 diede fr. 1’000.- a IM 1 per ringraziarlo di avergli fornito, in pochissimi giorni, la merce di cui abbisognava per una riparazione urgente:\n“ In un’altra occasione, non ricordo più quando fosse se non che eravamo sotto le feste di Natale, ho regalato a IM 1 fr. 1'000.-. L’ho fatto perché io dovevo sostituire un rolladen rotto nel palazzo __________ ma non trovavo nessuno che riusciva a fornirmi in tempo il rolladen. Ne ho parlato a IM 1 che mi ha detto che ci sarebbe riuscito. Effettivamente mi ha fornito il materiale in quattro giorni. Io ho voluto, con quel versamento, ringraziarlo. Preciso che ho caricato quei fr. 1'000.- sulla fattura del cliente che mi aveva detto che voleva che la riparazione venisse fatta prima di Natale, “costi quel che costi”.” (verb. dib. d’appello, pag. 4-5; cfr. anche verbale davanti al procuratore pubblico 5 marzo 2009, AI 89, pag. 6).\nInfine, nel dicembre del 2006 (cfr. verbali di polizia AP 1 30 luglio 2008, all. 31 RPG, pag. 2 e 1. settembre 2008, all. 32 RPG, pag. 3), egli consegnò altri fr. 2’000.- all’amico al momento del pagamento cash della merce fatturata dalla __________ :\n“ A domanda del PP confermo che effettivamente quella sera io ho dato fr. 2'000.- a IM 1. L’ho fatto su sua insistenza. Lui continuava a dirmi che potevo fargli un regalo visto tutto quello che mi aveva fatto risparmiare. Preciso che in quell’occasione IM 1 mi aveva anche fatto il piacere di fornirmi, senza modificare il prezzo, una lamella che io avevo dimenticato di ordinare. Allora, considerato che comunque avevo risparmiato fr. 6'000.-, ho pensato che potevo dargli quel paio di mille franchi che lui mi chiedeva in regalo. (…) … IM 1 mi ha chiesto di regalargli quel paio di mille franchi la sera in cui si è presentato nel mio ufficio per il pagamento della fattura. Non prima” (verb. dib. d’appello, pag. 4; cfr. anche verbale di polizia 1. settembre 2008, all. 32 RPG, pag. 3 in cui ha, fra l’altro, precisato che “non è stato lui a chiedermi quel “regalo” ma sono stato io a farglielo” e verbale davanti al procuratore pubblico 5 marzo 2009, AI 89, pag. 6).\n22. a) Dati per acquisiti i presupposti oggettivi del reato, per poter dichiarare AP 1 autore colpevole di ricettazione occorre ritenere accertato che, nelle 18 occasioni ritenute dalla prima Corte, egli ha perlomeno preso in considerazione e accettato, per il caso in cui ciò fosse, che la merce che egli acquistava non solo gli era venduta a prezzi che IM 1 non era autorizzato a praticare ma, anche, che i prezzi erano talmente bassi da danneggiare la ditta per cui IM 1 operava.\nb) La prima Corte ha ritenuto come primo indizio di colpevolezza il fatto che AP 1 abbia iniziato a rifornirsi regolarmente da ACPR 1 soltanto “grazie agli sconti offerti da IM 1” (sentenza impugnata, consid. 27, pag. 28).\nA torto.\nScegliere i propri fornitori in funzione della bontà, oltre che dei prodotti, dei prezzi praticati fa parte della corretta conduzione di un’azienda. E’ quanto fanno - o dovrebbero fare - tutti i commercianti.\nDato per acquisito che i prodotti ACPR 1 non fossero qualitativamente migliori di quelli offerti dagli altri fabbricanti, il fatto che AP 1 abbia fatto dipendere l’avvio di una collaborazione dai prezzi praticati nulla indica di minimamente rilevante per l’accertamento di un suo eventuale dolo delinquenziale.\nc) La prima Corte ha, poi, trovato un secondo indizio di colpevolezza nelle “non univoche dichiarazioni di IM 1” che aveva, in un primo tempo, chiamato in causa AP 1: pur rilevando che a tale chiamata non era stata attribuita valenza decisiva a causa delle successive ritrattazioni, il primo giudice l’ha ritenuta un indizio a carico (sentenza impugnata, consid. 28, pag. 28 e 29).\nA torto.\nAl di là della contraddizione insita nel ritenere indizio di colpevolezza una chiamata di correo non costante, va, qui, precisato che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non c’è, in concreto, alcuna chiamata di correo.\nIM 1 non ha mai detto - come invece ha ritenuto il primo giudice - che AP 1 sapeva che lui non era legittimato a praticare gli sconti che gli concedeva.\nAll’affermazione di IM 1 secondo cui AP 1 sapeva “che per potergli fornire la merce a prezzo di favore io dovevo modificare i prezzi ufficiali della ACPR 1” (verbale davanti al procuratore pubblico 26 settembre 2008, AI 52, pag. 2, ripresa al considerando appena citato della sentenza appellata) non può essere dato quel significato: con essa, semplicemente, IM 1 ha detto che AP 1 sapeva che i prezzi da lui praticati non erano quelli ufficiali, cioè quelli di listino, ma erano scontati (cioè, erano modificati). Con quella frase, IM 1 ha semplicemente esplicitato il meccanismo dello sconto. Nulla di più.\nRiguardo alla consapevolezza della sua facoltà o meno di concedere tali sconti che potevano avere gli acquirenti da lui beneficiati, l’unica dichiarazione resa da IM 1 - e sempre confermata - è quella secondo cui\n“ né con IM 3 né con AP 1 abbiamo mai parlato delle modalità con le quali io potevo fare in modo di fornire loro la merce della ACPR 1 ai prezzi che ho applicato loro. Non posso neppure dire cosa loro abbiano pensato al riguardo, dato che non ero nella loro testa” (verbale di confronto davanti al procuratore pubblico 5 marzo 2009, AI 89, pag. 5);"}