{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-55_2011-10-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109504&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac0b878dbb8df2fedd2318a4e583421b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Proscioglimento da ripetuta ricettazione (per assenza di dolo) e da ripetuta falsità in documenti (le fatture inserite in contabilità erano false unicamente in relazione al nome del fornitore, elemento cui non si estende il loro valore probatorio accresciuto)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:44:34", "Checksum": "6712bee042464c162a9d5d557e49c903", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55\nRegesto:\nProscioglimento da ripetuta ricettazione (per assenza di dolo) e da ripetuta falsità in documenti (le fatture inserite in contabilità erano false unicamente in relazione al nome del fornitore, elemento cui non si estende il loro valore probatorio accresciuto)\n\n\nDurante il dibattimento di primo grado, AP 1 ha, infine, dichiarato di non avere “mai pensato che IM 1 non avesse la competenza di farmi beneficiare dei prezzi che mi ha praticato” (verb. interrogatorio imputati, pag. 2).\n14. Nel luglio 2005, visto il volume delle ordinazioni sin lì effettuate, la sede centrale della ACPR 1 propose a AP 1 di diventare rivenditore ufficiale.\nA partire da quel momento, in forza delle disposizioni interne della ditta secondo cui i rivenditori ufficiali dovevano rifornirsi unicamente presso la sede centrale, AP 1 non avrebbe più potuto ordinare merce tramite la sede di __________ , e meglio tramite IM 1:\n“ Preciso che, nel 2005, quelli della ACPR 1 di __________ mi hanno contattato dicendomi che io, visto il volume delle ordinazioni, potevo diventare rivenditore ufficiale e quindi avrei dovuto ordinare la merce direttamente a loro” (verb. dib. d’appello, pag. 3).\n15. Nonostante tale disposizione interna, AP 1 ordinò ancora, in quattro occasioni, merce della ACPR 1 tramite IM 1.\nSecondo le dichiarazioni da lui rese al dibattimento d’appello, lo fece, in pratica, soprattutto per favorire IM 1 che, con la sua “promozione” a rivenditore ufficiale, si vedeva privato di un buon cliente e vedeva, così, la sua cifra d’affari diminuire:\n“ Dopo che io sono diventato rivenditore ufficiale, IM 1 è venuto da me lamentandosi che la sede centrale gli chiedeva continuamente di aumentare la sua cifra d’affari e mi ha chiesto, visto che ero suo cliente, di continuare a ordinare la merce attraverso di lui” (verb. dib. d’appello, pag. 3).\nNelle prime tre occasioni (il 24 agosto, il 20 settembre ed il 5 ottobre 2005), la merce fornita a AP 1 venne ordinata e fatturata a nome della di lui moglie (fatture n. 4716413, 4722908 e 4726205).\nNell’ultimo di quei quattro casi (risalente al 24 novembre 2006), IM 1 ha - internamente alla ACPR 1 - fatto figurare che la merce era destinata a quattro ignari clienti dell’azienda (fatture n. 4810708, 4810710, 4810713 e 4810716).\nDi questo, AP 1 nulla sapeva (verb. dib. d’appello, pag. 4).\nA AP 1, che chiedeva di poter avere un giustificativo per la sua contabilità, IM 1 consegnò due fatture (datate 14 e 21 novembre 2006) da cui risulta che la merce fatturata era stata fornita, non dalla ACPR 1, ma dalla __________ di IM 3.\n16. Per le forniture di merce fatturate a nome della moglie, AP 1 ha ottenuto i seguenti sconti supplementari rispetto a quelli usualmente concessi dalla ACPR 1:\n- fr. 3'292.80 per quanto concerne la fattura n. 4716413 (importo già compreso nell’importo di fr. 66'540.88 di cui al consid. 13.g), pari al 45% circa del dovuto;\n- fr. 70.25 per quanto attiene alla fattura n. 4722908 (importo pure già compreso nell’importo di fr. 66'540.88 di cui al consid. 13.g), corrispondente al 2% circa del dovuto.\nPer quanto riguarda la fattura n. 4726205, questa Corte non dispone di dati sufficienti per stabilire l’ammontare dello sconto, ritenuto che AP 1 non ha indicato tale operazione nella tabella manoscritta da lui prodotta al dibattimento di prima sede.\nQuanto alla fornitura di merce fatturata tramite la __________ , AP 1 ha dichiarato che “l’offerta che ho ricevuto dalla ACPR 1 ammontava a CHF 46'000.- (…), mentre IM 1 mi ha dato la merce per CHF 40'000.-. Ritenuto che io gli ho dato CHF 2'000.-, il mio guadagno è stato quindi di CHF 4'000.-” (verbale davanti al procuratore pubblico 5 marzo 2009, AI 89, pag. 7).\nPiù precisamente, esaminando l’allegato 4 a quel verbale si evince che l’offerta fatta in un primo tempo a AP 1 dalla ACPR 1 ammontava a fr. 46'369.55 (cfr. AI 89, allegato 4). Lo sconto supplementare ottenuto da AP 1 su tale acquisto ammonta, dunque, a fr. 6'369.55, pari al 14% del dovuto.\n17. AP 1 ha onorato anche le fatture intestate a sua moglie mediante versamento postale (verbale di polizia 30 luglio 2008, all. 31 RPG, pag. 6), come confermato dalle ricevute di pagamento annesse alle fatture sequestrate (cfr. all. 13 RPG). Al proposito, si rileva che dalle citate ricevute emerge che anche tali pagamenti sono avvenuti all’indirizzo della sede centrale della ACPR 1 di __________ .\n18. Soltanto la fornitura di merce fatturata tramite la __________ è stata saldata in contanti mediante consegna del denaro nelle mani di IM 1 (cfr. verbale di polizia 30 luglio 2008, all. 31 RPG, pag. 2). Al proposito, al dibattimento d’appello, AP 1 ha dichiarato quanto segue:\n“ Ho pagato quelle fatture cash. Preciso che si trattava di una richiesta di IM 1 che mi aveva telefonato il giorno prima dicendomi di preparare i soldi che lui sarebbe passato a prenderli e a darmi la ricevuta” (verb. dib. d’appello, pag. 4).\n19. Dopo di allora, AP 1 non ordinò più merce attraverso IM 1 proprio per evitare i problemi che la cosa generava con la contabilità:\n“ non ho voluto continuare con questo sistema perché io dovevo mettere nella contabilità dell’azienda una fattura che non era a nome dell’azienda, per cui in caso di controllo avrei potuto avere delle difficoltà. Ho accettato questi tre casi perché si trattava tutto sommato di modesta entità” (verbale davanti al procuratore pubblico 5 marzo 2009, AI 89, pag. 2);\n“ … poi mi sono reso conto che la cosa non poteva funzionare perché non potevo mettere in contabilità le fatture allestite a nome di mia moglie” (verb. dib. d’appello, pag. 3-4).\n20. Così come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa al dibattimento d’appello (cfr. plico di 45 fatture relative al periodo 2 ottobre 2007 - 19 agosto 2008, acquisite agli atti sub doc. dib. ap. 1), AP 1 ha continuato a rifornirsi presso la ACPR 1 anche dopo il licenziamento di IM 1."}