{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-55_2011-10-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109504&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac0b878dbb8df2fedd2318a4e583421b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Proscioglimento da ripetuta ricettazione (per assenza di dolo) e da ripetuta falsità in documenti (le fatture inserite in contabilità erano false unicamente in relazione al nome del fornitore, elemento cui non si estende il loro valore probatorio accresciuto)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:44:34", "Checksum": "6712bee042464c162a9d5d557e49c903", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55\nRegesto:\nProscioglimento da ripetuta ricettazione (per assenza di dolo) e da ripetuta falsità in documenti (le fatture inserite in contabilità erano false unicamente in relazione al nome del fornitore, elemento cui non si estende il loro valore probatorio accresciuto)\n\n\nPer “pagato” s’intende i prezzi netti concordati con ACPR 1 __________ (IM 1) e pagati a ACPR 1 __________ .” (verb. dib. principale, pag. 3).\nPer “ulteriore sconto” s’intende l’ulteriore sconto (approssimato all’unità) concesso rispetto al “prezzo a noi”.\nIn relazione al caso “Fatt. n. 4716413” va detto che, sebbene nella tabella sia indicato che AP 1 ha pagato fr. 3'700.-, dalla ricevuta di pagamento annessa alla fattura (sequestrata presso la Rollsystem ed acquisita agli atti; all. 13 RPG) risulta che egli ha pagato fr. 3'981.20. Così stando le cose, l’ulteriore sconto concesso da IM 1 rispetto al “prezzo a noi” ammonta al 45%.\nDalla tabella (e, quindi, dalle ammissioni dell’imputato stesso) risulta che, per 35 dei 36 acquisti elencati, AP 1 ha beneficiato sul prezzo standard già comprensivo degli sconti abitualmente concessi dalla ACPR 1 (e, meglio, su quello che nella tabella è indicato come “prezzo a noi”) di ulteriori ribassi che vanno da un minimo del 2% circa ad un massimo del 68% circa. In un caso (n. 18) egli ha pagato il prezzo pieno. Complessivamente, per sua stessa ammissione, per gli acquisti elencati nella tabella, AP 1 ha pagato fr. 110'677.30 anziché fr. 177'218.18, con un risparmio di fr. 66'540.88, pari, cioè, al 38% circa del dovuto (percentuale che corrisponde allo sconto medio concesso sulla totalità degli acquisti elencati nella tabella).\nSi osserva che nella tabella non figurano i dati relativi alla fattura n. 4726205 datata 5 ottobre 2005 e intestata alla moglie di AP 1 per un totale di fr. 354.45, così come quelli relativi agli acquisti fatturati tramite la __________ di IM 3 (di cui si dirà in seguito).\nAi summenzionati acquisti vanno aggiunti quelli relativi a due fatture prodotte dalla difesa di AP 1 in occasione del dibattimento di primo grado (doc. dib. TPC 5). Si tratta di due fatture datate 9 dicembre 2004 e, meglio, della fattura n. 4667291 ammontante a fr. 2'214.25 (“pagato”) a fronte di un “prezzo senza sconto” di fr. 2'421.- nonché della fattura n. 4667294 ammontante a fr. 2'365.90 (“pagato”) a fronte di un “prezzo senza sconto” di fr. 2'586.85.\nNei due casi, lo sconto complessivo concesso ammonta al 15% (ritenuto che occorre ancora considerare l’aggiunta dell’IVA).\nh) Nella denuncia, la ACPR 1 ha sostenuto che IM 1 fatturava indebitamente manipolando, nel sistema informatico, i prezzi unitari dei prodotti (AI 1, pag. 2-3).\nIl primo giudice sembra avere seguito tale tesi laddove ha indicato che le fatturazioni di IM 1 “non avvenivano sulla base dei prezzi unitari predefiniti dal sistema informatico della ACPR 1, bensì sulla base di prezzi, nettamente inferiori, inseriti manualmente nel sistema” (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 17) e laddove ha indicato, in relazione alle fatture a carico di AP 1, che “risale al luglio 2003 la prima fattura emessa da IM 1 applicando prezzi inferiori di quelli ufficiali della ACPR 1 con il sistema descritto sopra (codice “P000”)” (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 21).\nIn realtà, dagli atti risulta che i prezzi a cui la merce è stata venduta a AP 1 derivavano da sconti concessi sul prezzo totale (ottenuto moltiplicando il numero di pezzi venduti per il prezzo unitario) e non tanto da modifiche dei singoli prezzi unitari.\nIn aula, questa Corte ha voluto verificare con le parti i prezzi unitari risultanti dalle fatture inviate a AP 1.\nLo si è potuto fare con l’ausilio dell’unico tariffario in atti, cioè quello applicabile ai rivenditori ufficiali nel 2008 (per la precisione, in atti vi è un altro tariffario che sembra essere destinato agli architetti ma è inutilizzabile poiché incomprensibile).\nL’esercizio - fatto su una fattura scelta a caso dalla presidente della Corte (la n. 4607939 del 20 febbraio 2004) - ha dimostrato che, in realtà, tutti i prezzi unitari applicati a AP 1 erano superiori ai prezzi unitari indicati nel listino 2008 (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 2).\nA fronte di questo risultato, né la pubblica accusa né l’accusatore privato hanno chiesto di verificare altre fatture.\nCiò nonostante, per scrupolo, in camera di consiglio la Corte ha, poi, proceduto alla verifica a campione di altre tre fatture (la n. 4665633 del 30 novembre 2004, la n. 4680092 del 4 marzo 2005 e la n. 4692200 dell’11 maggio 2005), ottenendo un risultato del tutto analogo a quello constatato in aula.\nSe è vero che il tariffario utilizzato per la verifica riguardava i rivenditori ufficiali, è anche vero che esso è l’unico in atti. Non occorre dilungarsi molto per spiegare che era compito dell’accusa - pubblica e privata - provare le rispettive tesi e che, pertanto, in questo caso, occorre concludere che l’accusa non ha fatto fronte all’onere di portare all’attenzione della Corte gli elementi per la verifica delle tesi accusatorie.\nVa comunque aggiunto che, in ogni caso, è anche vero che il tariffario utilizzato indica i prezzi praticati ben 4 anni dopo la fattura esaminata in aula rispettivamente 4 e 3 anni dopo le fatture esaminate in camera di consiglio, cioè prezzi molto verosimilmente superiori a quelli che figuravano sul listino applicabile nel 2004 e nel 2005 sia ai rivenditori che ai non rivenditori.\nPertanto, pur con una buona dose di approssimazione - obbligata a causa delle lacune dell’inchiesta - la scrivente Corte ha ritenuto di poter considerare accertato che IM 1 a AP 1 non ha fatturato la merce secondo costi unitari inferiori, ma secondo costi unitari, se non superiori, almeno uguali a quelli del tariffario."}