{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-55_2011-10-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109504&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac0b878dbb8df2fedd2318a4e583421b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Proscioglimento da ripetuta ricettazione (per assenza di dolo) e da ripetuta falsità in documenti (le fatture inserite in contabilità erano false unicamente in relazione al nome del fornitore, elemento cui non si estende il loro valore probatorio accresciuto)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:44:34", "Checksum": "6712bee042464c162a9d5d557e49c903", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55\nRegesto:\nProscioglimento da ripetuta ricettazione (per assenza di dolo) e da ripetuta falsità in documenti (le fatture inserite in contabilità erano false unicamente in relazione al nome del fornitore, elemento cui non si estende il loro valore probatorio accresciuto)\n\n\nSecondo la dottrina tale principio va applicato con speciale rigore nella distinzione tra dolo eventuale e responsabilità colposa, ritenute le difficoltà probatorie evocate sopra (Jenny, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, n. 48 e 56 ad art. 12 CP; Trechsel/Noll, Schweizerisches .Strafrecht, AT I, Zurigo 2004, pag. 102; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c).\n12. In concreto, vanno fatte, a titolo preliminare, le seguenti precisazioni.\nCon l’atto d’accusa, a AP 1 è stato imputato il reato di complicità in amministrazione infedele aggravata e ripetuta per avere aiutato IM 1 a danneggiare il patrimonio della ACPR 1, ordinando ed ottenendo, in 40 occasioni, merce sottocosto, ovvero a prezzi inferiori a quanto IM 1 avrebbe potuto e dovuto fare, rispettivamente a quanto egli (AP 1) avrebbe potuto ottenere normalmente, pagandola fr. 132'365.40 anziché fr. 245'325.70 e causando in tal modo alla ACPR 1 un pregiudizio complessivo di fr. 112'960.30 e realizzando un profitto personale di pari importo (cfr. punto 9 dell’AA).\nIl primo giudice ha, poi, prospettato, in alternativa al reato di complicità in amministrazione infedele aggravata e ripetuta, il reato di ricettazione (doc. TPC 11 e verb. dib. principale, pag. 2). Non risulta, tuttavia, che siano mai stati descritti, in modo conforme all’art. 9 CPP, i fatti costitutivi, secondo la nuova ipotesi accusatoria, del reato di ricettazione.\nAP 1 è stato, infine, ritenuto autore colpevole di ripetuta ricettazione, per avere, nel periodo luglio 2003 - novembre 2006, in 18 occasioni, acquistato dalla ACPR 1 per il tramite di IM 1 merce sottocosto, dovendo presumere trattarsi di provento di reato, realizzando un profitto personale di fr. 48'100.- (cfr. dispositivo 6.1 della sentenza impugnata).\nAl dibattimento d’appello, la pubblica accusa e l’accusatore privato hanno precisato che il termine “sottocosto” va inteso, non come riferito ai costi di produzione, ma ai prezzi di vendita: l’ipotesi di reato confermata dalla sentenza impugnata va, dunque, intesa nel senso che AP 1 si è reso colpevole di ricettazione per avere, nelle ipotesi ritenute dal primo giudice, acquistato merce a prezzi troppo bassi e, perciò, dovendo presumere trattarsi di provento di reato (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 6).\n13. Gli elementi di fatto rilevanti per il giudizio che questa Corte è chiamata a rendere sono i seguenti.\na) Dal 1983 AP 1 è attivo nel settore della fornitura e posa di avvolgibili, tende e simili. Prima quale operaio alle dipendenze della ditta Pfahler di Noranco e, poi, dal 1989, a titolo indipendente, nell’ambito della Rollsystem (ditta individuale da lui costituita; cfr. curriculum vitae allegato all’AI 124).\nRitenuto, poi, come durante il dibattimento di primo grado AP 1 abbia detto di “conoscere bene il mercato di questi articoli” (verb. interrogatorio imputati, pag. 2), quando ha iniziato ad acquistare merce dalla ACPR 1 (e, meglio, nel luglio 2003) egli conosceva - almeno indicativamente - i prezzi di vendita normalmente praticati dai principali fabbricanti (tra cui la ACPR 1).\nb) Al dibattimento di prima sede, gli imputati hanno unanimemente dichiarato che i prodotti della ACPR 1 erano di qualità equivalente a quelli degli altri fornitori (verb. interrogatorio imputati, pag. 2).\nNon vi sono in atti accertamenti in senso contrario.\nc) Nonostante la qualità equivalente dei prodotti delle diverse ditte - ha dichiarato AP 1 - i prezzi praticati dalla ACPR 1 erano superiori rispetto alla concorrenza:\n“ … la ACPR 1 è cara. Per lo stesso prodotto di un altro, era troppo cara” (verb. interrogatorio imputati al dibattimento di primo grado, pag. 2).\nd) Al momento dei fatti, all’interno della ACPR 1, IM 1 rivestiva il ruolo di responsabile del servizio clientela:\n“ Ho iniziato il mio rapporto di lavoro con la ACPR 1 di __________ nel mese di febbraio 1999 dapprima come venditore e operatore nel servizio clientela ed in seguito come responsabile di quest’ultimo servizio.” (verbale di polizia IM 1 26 agosto 2008, all. 16 RPG, pag. 1).\nPiù precisamente, dalla denuncia 8 maggio 2008 presentata dalla ACPR 1, risulta che IM 1 era il “direttore del Centro Servizi di __________ ” (AI 1, pag. 1).\nL’accusatore privato, nel corso del dibattimento di primo grado, ha peraltro dato atto che IM 1 era da considerarsi, rispetto alla ACPR 1, un amministratore ai sensi della legge (verb. dib. principale, pag. 3).\nLa sentenza di primo grado ha accertato che, effettivamente, IM 1 aveva tale ruolo (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 19).\ne) AP 1 ha iniziato ad acquistare merce regolarmente dalla ACPR 1 soltanto alla fine del mese di luglio del 2003 (cfr. allegato 1 a AI 89).\nL’imputato ha, al proposito, dichiarato che\n“ prima che ci fosse IM 1 avevo comperato poco da ACPR 1: una/due commissioni all’anno. Ho comperato poco da loro perché comperavo da altri fornitori. In precedenza comperavo poco da ACPR 1 perché la ACPR 1 è cara. Per lo stesso prodotto di un altro, era troppo cara. Grazie a IM 1 ACPR 1 non era più così cara, ma era uguale agli altri fornitori sul mercato” (verb. interrogatorio imputati nel dibattimento di primo grado, pag. 2);\n“ Sino al 2003 non ho mai comprato merce dalla ACPR 1. Mi rifornivo dalla __________ che aveva materiale di pari qualità e che mi faceva dei prezzi un po’ più vantaggiosi di quelli che mi faceva la ACPR 1 perché avevo dei buoni rapporti con il direttore della __________ che conoscevo bene” (verb. dib. d’appello, pag. 3)."}