{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-55_2011-10-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109504&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac0b878dbb8df2fedd2318a4e583421b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Proscioglimento da ripetuta ricettazione (per assenza di dolo) e da ripetuta falsità in documenti (le fatture inserite in contabilità erano false unicamente in relazione al nome del fornitore, elemento cui non si estende il loro valore probatorio accresciuto)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:44:34", "Checksum": "6712bee042464c162a9d5d557e49c903", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55\nRegesto:\nProscioglimento da ripetuta ricettazione (per assenza di dolo) e da ripetuta falsità in documenti (le fatture inserite in contabilità erano false unicamente in relazione al nome del fornitore, elemento cui non si estende il loro valore probatorio accresciuto)\n\n\nIn particolare - ha precisato il primo giudice - le fatturazioni eseguite dai due (o dietro loro istruzioni) non avvenivano sulla base dei prezzi unitari predefiniti dal sistema informatico della loro datrice di lavoro, bensì sulla base di prezzi nettamente inferiori inseriti manualmente nel sistema (sentenza impugnata, consid. 5-6, pag. 17-18; consid. 8, pag. 19 e consid. 13-14, pag. 22).\n5. Nel complesso, la Corte delle assise correzionali ha ritenuto che IM 1 e IM 2 hanno commesso il reato di amministrazione infedele aggravata rispettivamente in 126 e 13 occasioni (sentenza impugnata, consid. 20, pag. 24) e che essi hanno, inoltre, allestito delle fatture false rispettivamente in 19 e in 4 circostanze (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 20-21; consid. 17, pag. 23-24 e consid. 20, pag. 24).\nIn particolare in relazione a AP 1, la Corte di primo grado, confermando il punto 1.4 dell’AA, ha accertato che IM 1, nel periodo da luglio 2003 a novembre 2006, in 40 occasioni ha venduto sottocosto merce della ACPR 1 alla Rollsystem di AP 1 e lo ha, pertanto, ritenuto per quelle vendite, autore colpevole di amministrazione infedele aggravata (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 21).\n6. Il primo giudice ha, poi, ritenuto che, acquistando sottocosto merce della ACPR 1 da IM 1, AP 1 ha commesso, almeno per dolo eventuale, in 18 occasioni, il reato di ricettazione, conseguendo un profitto personale di complessivi fr. 48'100.- (sentenza impugnata, consid. 36, pag. 34).\nInoltre, ha dichiarato AP 1 autore colpevole di falsità in documenti - ripetuta (malgrado la ripetizione non gli sia mai stata imputata) - per avere fatto uso ai fini contabili delle fatture datate 14 rispettivamente 21 novembre 2006 da cui risultava che la merce fatturata era stata fornita dalla __________ mentre, in realtà, era stata fornita dalla ACPR 1 (sentenza impugnata, consid. 38-39, pag. 36-37).\n7. Come visto, la sentenza è stata appellata da AP 1 che professa la sua innocenza.\nDa qui, la presente procedura.\nRicettazione\n8. L’appellante contesta di essere stato consapevole che, per offrirgli la merce al prezzo da lui effettivamente pagato, IM 1 stesse commettendo un reato in danno della sua datrice di lavoro.\nEgli evidenzia, anzitutto, di avere iniziato ad acquistare merce dalla ACPR 1 perché i prezzi finali praticatigli da IM 1 erano finalmente in linea con quelli di mercato e non perché essi fossero particolarmente bassi rispetto alla concorrenza. Inoltre - precisa - egli voleva fare un favore a IM 1 al quale la ACPR 1 chiedeva di aumentare la propria cifra d’affari.\nEgli contesta, poi, che i prezzi di partenza praticati da IM 1 fossero inferiori a quelli di listino (osservando che essi erano, invece, sistematicamente uguali o superiori ai prezzi di listino) e rileva come il preteso abuso del sistema informatico per abbassare i prezzi di partenza - peraltro non dimostrato - fosse, comunque sia, per lui imperscrutabile.\nPremesso che i prezzi (così come gli sconti) sono estremamente opinabili e ritenuto che il prezzo finale praticatogli da IM 1 veniva determinato dall’applicazione di sconti ben visibili sulle fatture di cui riceveva copia la sede centrale di __________ che non ha mai reagito, egli sostiene di non avere avuto nessun motivo per sospettare alcunché.\nL’appellante osserva di non essere neppure mai stato chiamato in causa da IM 1.\nQuanto alle fatture __________ , AP 1 ha spiegato che era convinto che IM 3, dopo avere acquistato la merce dalla ACPR 1, la stesse rivendendo a lui e che egli era quindi convinto, consegnando il denaro nelle mani di IM 1, di pagare IM 3. Pur ammettendo che si è trattato di una fatturazione di comodo, egli contesta il reato di falsità in documenti, definendo simili triangolazioni una prassi commerciale molto diffusa.\nL’appellante si oppone, infine, alla condanna per complicità in amministrazione infedele aggravata e alla pretesa di risarcimento delle spese legali dell’accusatore privato.\n9. Ai sensi dell’art. 160 cifra 1 CP, chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria oppure con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite. Se il reato preliminare è perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta.\nDal profilo soggettivo, il reato è intenzionale. L’autore non deve soltanto compiere intenzionalmente l’atto di ricettazione ma deve anche essere consapevole dell’origine delittuosa dell’oggetto ricettato. Il dolo eventuale è, tuttavia, sufficiente.\nL’autore deve, dunque, avere almeno accettato l’eventualità che l’oggetto dell’atto di ricettazione provenga da un reato contro il patrimonio commesso da un terzo."}