{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-55_2011-10-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109504&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac0b878dbb8df2fedd2318a4e583421b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Proscioglimento da ripetuta ricettazione (per assenza di dolo) e da ripetuta falsità in documenti (le fatture inserite in contabilità erano false unicamente in relazione al nome del fornitore, elemento cui non si estende il loro valore probatorio accresciuto)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:44:34", "Checksum": "6712bee042464c162a9d5d557e49c903", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55\nRegesto:\nProscioglimento da ripetuta ricettazione (per assenza di dolo) e da ripetuta falsità in documenti (le fatture inserite in contabilità erano false unicamente in relazione al nome del fornitore, elemento cui non si estende il loro valore probatorio accresciuto)\n\n\n- il patrocinatore dell’accusatore privato ha chiesto la reiezione dell’appello e la condanna dell’imputato per i reati di ricettazione, di complicità in amministrazione infedele aggravata e di falsità in documenti, postulando inoltre la condanna dell’imputato al pagamento alla ACPR 1 dell’importo di fr. 48'100.-, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno e al versamento di una partecipazione di fr. 17'437.35, oltre interessi, a titolo di risarcimento delle spese legali;\n- il patrocinatore dell’appellante ha chiesto l’accoglimento dell’appello e, dunque, il proscioglimento dell’appellante da ogni imputazione, rilevando l’irricevibilità della richiesta di condanna per complicità in amministrazione infedele aggravata formulata dall’accusatore privato e contestando la sua pretesa di risarcimento delle spese legali.\nritenuto\nPotere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti\n1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).\nNel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 1. giugno 2011 della Corte delle assise criminali è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.\n2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).\nContrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, Commentario CPP, ad 398 n. 13).\nL’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 7).\nL’accusato\n3. AP 1 è nato il 19 marzo 1961 ad Ascoli Piceno, dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e dove, nel 1978, terminata la scuola agraria, ha conseguito il diploma di agricoltore. Dopo avere lavorato come muratore (fino a metà del 1979) e come carpentiere (fino al 1981) e dopo avere assolto il servizio militare in Italia, nel 1982 egli si è trasferito in Ticino. A Noranco egli ha lavorato per circa un anno come gommista presso la Agom e, dal 1983 al 1989, quale operaio presso la Pfahler.\nNel 1989 AP 1 ha costituito la ditta individuale Rollsystem AP 1 con sede nel comune di Collina d’Oro, attiva nel ramo della fornitura e della posa di avvolgibili, tende e simili. La ditta è stata radiata dal registro di commercio il 3 gennaio 2011 (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 17). Al dibattimento d’appello AP 1 ha spiegato che proprio in quel mese egli ha venduto la ditta, ricavandone fr. 490'000.- (verb. dib. d’appello, pag. 5).\nL’appellante ha pure precisato di essere proprietario di 38 appartamenti - sui quali gravano i relativi debiti ipotecari - tutti dati in locazione (tranne due che ancora non sono affittati; verb. dib. d’appello, pag. 5).\nSempre in aula AP 1 ha spiegato di avere lavorato fino al mese di luglio con la persona che ha acquistato la ditta e di avere, in seguito, eseguito dei lavori negli appartamenti ancora da affittare e di essere attualmente in cerca di un nuovo lavoro (verb. dib. d’appello, pag. 5).\nSposatosi nel 1988, l’appellante ha due figli, nati nel 1992 rispettivamente nel 1994 (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 17), di cui uno frequenta il liceo e l’altro, che attualmente sta assolvendo il servizio militare, è intenzionato a frequentare l’università (verb. dib. d’appello, pag. 5).\nCittadino italiano e svizzero, AP 1 è incensurato (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 17).\nAccertamenti della Corte delle assise correzionali in relazione alla posizione dell’appellante\n4. Il primo giudice ha accertato che, nel corso dell’inchiesta avviata a seguito della denuncia presentata dalla ACPR 1, impresa attiva nel ramo della fabbricazione e vendita di tende da sole e tende di protezione, è emerso che IM 1 - responsabile del servizio clientela della succursale di __________ - e IM 2 - consulente alla vendita presso la medesima succursale - avevano venduto, in parte in correità tra loro (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 23-24), della merce a prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli che erano autorizzati a praticare, cagionando un ingente danno alla denunciante."}