{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-10-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-55_2011-10-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109504&nX40_KEY=4921782&nTrefferzeile=85&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "ac0b878dbb8df2fedd2318a4e583421b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.55"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Proscioglimento da ripetuta ricettazione (per assenza di dolo) e da ripetuta falsità in documenti (le fatture inserite in contabilità erano false unicamente in relazione al nome del fornitore, elemento cui non si estende il loro valore probatorio accresciuto)"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:44:34", "Checksum": "6712bee042464c162a9d5d557e49c903", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 26.10.2011 17.2011.55\nRegesto:\nProscioglimento da ripetuta ricettazione (per assenza di dolo) e da ripetuta falsità in documenti (le fatture inserite in contabilità erano false unicamente in relazione al nome del fornitore, elemento cui non si estende il loro valore probatorio accresciuto)\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 26 ottobre 2011/nh |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |\n|\nsegretaria: |\nBarbara Maspoli, vicecancelliera |\nnell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico\ned ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio\ndell’8 aprile 2011 da\n|\n|\nAP 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emanata l’8 aprile 2011 dalla Corte delle assise correzionali di __________ nei suoi confronti e nei confronti di IM 1, IM 2 e IM 3; |\n|\nrichiamata la dichiarazione di appello 16 giugno 2011;\nletti ed esaminati gli atti;\nritenuto che - con sentenza 5 aprile 2011, la Corte delle assise correzionali di __________ ha dichiarato AP 1 autore colpevole di:\nripetuta ricettazione, per avere, nel periodo luglio 2003 - novembre 2006, in 18 occasioni, acquistato dalla ACPR 1\nper il tramite di IM 1 merce sottocosto, dovendo presumere trattarsi di provento di reato, realizzando un profitto personale di fr. 48'100.-;\nripetuta falsità in documenti, per avere, nel periodo novembre - dicembre 2006, fatto uso a scopo d’inganno di due false fatture;\ne lo ha condannato alla pena pecuniaria di 210 aliquote giornaliere da fr. 30 cadauna (pari a complessivi fr. 6'300.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni.\n- Con medesimo giudizio sono stati pure condannati:\nIM 1, alla pena pecuniaria di 360 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 10'800.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, per:\n1. ripetuta amministrazione infedele aggravata siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, per avere, nel periodo febbraio 2003 - ottobre 2007, agendo sia singolarmente che in correità con IM 2, in 126 occasioni, abusato della sua qualità di responsabile del Centro Servizi Ticino della ACPR 1, cagionandole un pregiudizio complessivo non quantificato nonché\n2. ripetuta falsità in documenti per avere, nel periodo febbraio 2003 - ottobre 2007, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, allestito e/o fatto allestire 19 false fatture, facendone altresì uso a scopo di inganno;\nIM 2, alla pena pecuniaria - attenuata a fronte del sincero pentimento dimostrato - di 210 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (pari a complessivi fr. 6'300.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, per:\n1. ripetuta amministrazione infedele aggravata siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto per avere, nel periodo febbraio 2006 - settembre 2008, agendo sia singolarmente che in correità con IM 1, in 13 occasioni, abusato della sua qualità di venditore/consulente alla vendita della ACPR 1, causandole un pregiudizio complessivo non quantificato;\n2. ripetuta falsità in documenti per avere, nel periodo febbraio 2006 - settembre 2008, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, in più occasioni, allestito 4 false fatture, facendone altresì uso a scopo di inganno nonché\n3. disobbedienza a decisioni dell’autorità per avere, il 9 ottobre 2008, riferito del procedimento in corso a carico suo e di IM 1, contravvenendo in tal modo al divieto impartitogli nel verbale 2 ottobre 2008 dinanzi al procuratore pubblico sotto comminatoria della pena prevista dall’art. 292 CP;\nIM 3, alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 9'000.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, per ripetuta falsità in documenti per avere, nel periodo novembre - dicembre 2006, allo scopo di procacciare ad altri un indebito profitto, allestito 4 false fatture, facendone altresì uso a scopo d’inganno.\n- La Corte delle assise correzionali ha, inoltre, statuito in merito alle pretese civili, condannando AP 1 a pagare a ACPR 1 fr. 48'100.- oltre interessi al 5% dal 1. settembre 2008 in solido con IM 1 che è stato altresì condannato al risarcimento di ulteriori fr. 29'866.90 oltre interessi al 5% dal 1. settembre 2008.\nPer il rimanente della sua pretesa, ACPR 1 è stata rinviata al competente foro civile.\n- Gli oneri processuali sono stati posti a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in misura del 40% per IM 1, del 25% per AP 1, del 25% per IM 2 e del 10% per IM 3.\npreso atto che - contro la sentenza della Corte delle assise correzionali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello e, dopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con tempestiva dichiarazione di appello ha precisato di impugnare l’intera sentenza di primo grado, postulando il suo proscioglimento dai reati di ripetuta ricettazione e ripetuta falsità in documenti, l’annullamento del dispositivo di condanna alla pena pecuniaria e al pagamento delle pretese civili nonché l’attribuzione degli oneri processuali allo Stato.\nNé l’appellante né le altre parti hanno presentato istanze probatorie.\nesperito il pubblico dibattimento l’11ottobre 2011 durante il quale:\n- il procuratore pubblico ha domandato la reiezione dell’appello e la conferma integrale della sentenza di prime cure, anche per quanto attiene alla pena inflitta;"}