- il termine impartito è ampiamente trascorso senza che IS 1 abbia ossequiato alla richiesta di traduzione; - la mancata traduzione della dichiarazione di appello in italiano entro il termine impartito comporta l'inammissibilità della stessa per i motivi addotti nei decreti 6 giugno 2011 e 29 agosto 2011 (cfr. DTF 136 I 149 consid. 4.3; 127 V 219 consid. 2b/aa; 122 I 236 consid. 2c; STF 14.2.2012 in 1B_17/2012); - in via eccezionale, questa Corte rinuncia a percepire tasse e spese di giustizia; pronuncia: 1. L’istanza di revisione è priva d’oggetto. 2. La dichiarazione di appello è irricevibile. 3. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. 4. Intimazione a: | | | 5. Comunicazione a: