{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-54_2012-03-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111413&nX40_KEY=4711132&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "76144b24f4f5ddb8f8367a6fe106a8a0"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["17.2011.54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 23.03.2012 17.2011.54"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 23.03.2012 17.2011.54"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 23.03.2012 17.2011.54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "La lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie del Canton Ticino è l'italiano. La mancata traduzione in italiano della dichiarazione d'appello, entro il congruo termine impartito dal gudice, comporta l'inammissibilità della stessa e lo stralcio dai ruoli del procedimento penale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:16:13", "Checksum": "81faf2e47261bde31255fc383a27dc0c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 23.03.2012 17.2011.54\nRegesto:\nLa lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie del Canton Ticino è l'italiano. La mancata traduzione in italiano della dichiarazione d'appello, entro il congruo termine impartito dal gudice, comporta l'inammissibilità della stessa e lo stralcio dai ruoli del procedimento penale\n\nsedente per statuire sulla dichiarazione d’appello presentata il 29 aprile 2011 contro la sentenza emanata il 22 marzo 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona e sull’istanza di revisione presentata il 31 maggio 2011 contro il decreto di stralcio emanato il 23 maggio 2011 da questa Corte\nda\nesaminati gli atti;\nritenuto che - con sentenza 29 agosto 2011, questa Corte ha revocato il decreto di stralcio 23 maggio 2011;\n- di conseguenza l’istanza di revisione 31 maggio 2011 è divenuta priva d’oggetto;\n- con sentenza 29 agosto 2011, questa Corte ha pure assegnato all’istante un termine di 30 giorni per tradurre in lingua italiana la sua dichiarazione d’appello del 29 aprile 2011;\n- il termine impartito è ampiamente trascorso senza che IS 1 abbia ossequiato alla richiesta di traduzione;\n- la mancata traduzione della dichiarazione di appello in italiano entro il termine impartito comporta l'inammissibilità della stessa per i motivi addotti nei decreti 6 giugno 2011 e 29 agosto 2011 (cfr. DTF 136 I 149 consid. 4.3; 127 V 219 consid. 2b/aa; 122 I 236 consid. 2c; STF 14.2.2012 in 1B_17/2012);\n- in via eccezionale, questa Corte rinuncia a percepire tasse e spese di giustizia;\npronuncia: 1. L’istanza di revisione è priva d’oggetto.\n2. La dichiarazione di appello è irricevibile.\n3. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.\n4. Intimazione a:\n5. Comunicazione a:\nPer la Corte di appello e di revisione penale\nLa presidente Il segretario\nRimedi giuridici\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF."}