rifatto e la relativa sentenza andrà motivata per iscritto dal nuovo giudice in ossequio agli art. 80 cpv. 2 e 82 cpv. 2 lett. b CPP. 6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP). Non si assegnano ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 80 cpv. 2, 82 cpv. 2, 398 e segg. e 409 CPP nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili dichiara e pronuncia: 1. L’appello è accolto ai sensi dei considerandi.