Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 42, n. 585; Galliani/Marcellini, in Commentario CPP, ad art. 80, n. 7; DTF del 22 agosto 2003 1P.191/2003 consid. 2, DTF 126 I 97 consid. 2a; 117 Ia 1 consid. 3a; 112 Ia 107 consid. 2b, 101 Ia 48 consid. 3). 5. Da quanto precede discende che l’assenza di motivazione del giudizio impugnato rappresenta un grave vizio procedurale che non può, evidentemente, essere sanato in questa sede. Pertanto, in applicazione dell’art. 409 CPP, la decisione appellata deve essere annullata e gli atti vanno rinviati alla pretura penale. Ritenuto come il giudice che ha deciso non faccia più parte di tale Tribunale, il dibattimento andrà