Tale obbligo è ribadito all’art. 399 cpv. 2 CPP secondo cui il tribunale di primo grado, prima di trasmettere l’annuncio d’appello unitamente agli atti al tribunale d’appello, deve redigere una sentenza motivata. L’obbligo di motivazione è del resto uno degli elementi essenziali del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) ed è espressamente menzionato all’art. 80 cpv. 2 CPP secondo cui “le decisioni sono emesse per scritto e motivate”. In particolare la motivazione deve permettere al destinatario della decisione di comprendere i motivi che stanno alla base del giudizio che lo concerne, rispettivamente di impugnarlo con piena cognizione di causa.