Giusta l’art. 409 cpv. 1 CPP, se il procedimento di primo grado presenta vizi importanti che non possono essere sanati in sede di appello, il tribunale d’appello annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa al tribunale di primo grado perché svolga un nuovo dibattimento e pronunci una nuova sentenza. In questo caso, il tribunale d’appello stabilisce, in modo vincolante, quali atti procedurali il tribunale di primo grado deve ripetere o integrare (cpv. 2 e cpv. 3). 4. L’art. 82 cpv. 2 lett. b CPP prevede che il tribunale di primo grado deve - nei casi in cui viene annunciato ricorso - notificare alle parti una sentenza motivata. Tale obbligo è ribadito all’art. 399 cpv.