{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-53_2012-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110450&nX40_KEY=4711136&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d3d630f1ac57e3d94a95dfacec93bd20"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["17.2011.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 13.02.2012 17.2011.53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 13.02.2012 17.2011.53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 13.02.2012 17.2011.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "La motivazione di una decisione deve consentire all'autorità di ricorso di comprendere le ragioni che hanno portato il primo giudice a decidere in un determinato modo. L'assenza di motivazione del giudizio impugnato rappresenta un grave vizio procedurale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:14:29", "Checksum": "9c132b04d79e1050a123a7137d7a6455", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 13.02.2012 17.2011.53\nRegesto:\nLa motivazione di una decisione deve consentire all'autorità di ricorso di comprendere le ragioni che hanno portato il primo giudice a decidere in un determinato modo. L'assenza di motivazione del giudizio impugnato rappresenta un grave vizio procedurale\n\n\nTraité de procédure pénale suisse, 2a edizione, Ginevra 2006, § 140 n. 1134;\nSchmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 42, n.\n585; Galliani/Marcellini, in Commentario CPP, ad art. 80, n. 7; DTF del 22\nagosto 2003 1P.191/2003 consid. 2, DTF 126 I 97 consid. 2a; 117 Ia 1 consid.\n3a; 112 Ia 107 consid. 2b, 101 Ia 48 consid. 3).\n5. Da quanto precede discende che l’assenza di motivazione del giudizio\nimpugnato rappresenta un grave vizio procedurale che non può, evidentemente,\nessere sanato in questa sede.\nPertanto, in applicazione dell’art. 409 CPP, la decisione appellata deve essere\nannullata e gli atti vanno rinviati alla pretura penale. Ritenuto come il\ngiudice che ha deciso non faccia più parte di tale Tribunale, il dibattimento andrà\nrifatto e la relativa sentenza andrà motivata per iscritto dal nuovo giudice in\nossequio agli art. 80 cpv. 2 e 82 cpv. 2 lett. b CPP.\n6. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a\ncarico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP).\nNon si assegnano ripetibili.\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 80 cpv. 2, 82\ncpv. 2, 398 e segg. e 409 CPP\nnonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente\nil Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza\ngiudiziaria e per la fissazione delle ripetibili\ndichiara e pronuncia:\n1. L’appello è accolto ai sensi dei considerandi.\nDi conseguenza, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al alla\nPretura penale che procederà ai sensi dei considerandi.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 500.-\nb) spese complessive fr. 100.-\nfr. 600.-\nsono posti a carico dello Stato.\n3. Intimazione a:\n4. Comunicazione a:\nPer la Corte di appello e di revisione penale\nLa presidente Il segretario\nRimedi giuridici\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF."}