{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-53_2012-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110450&nX40_KEY=4921787&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d3d630f1ac57e3d94a95dfacec93bd20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.53"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 13.02.2012 17.2011.53"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 13.02.2012 17.2011.53"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 13.02.2012 17.2011.53"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "La motivazione di una decisione deve consentire all'autorità di ricorso di comprendere le ragioni che hanno portato il primo giudice a decidere in un determinato modo. 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L'assenza di motivazione del giudizio impugnato rappresenta un grave vizio procedurale\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 13 febbraio 2012/mi |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |\n|\nsegretario: |\nOrio Filippini, vicecancelliere |\nnell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico\ned ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del\n31 maggio 2011 da\n|\n|\nAP 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emanata nei suoi confronti il 31 maggio 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona |\n|\nrichiamata la dichiarazione di appello 8 giugno 2011;\nesaminati gli atti;\nritenuto\nin fatto: A. Con decreto d’accusa 16 marzo 2010 il sostituto procuratore pubblico\nha ritenuto AP 1 autore colpevole di guida di un veicolo difettoso, di guida\nsenza licenza di condurre o nonostante la revoca, di infrazione alla LF\nsull’assicurazione contro la disoccupazione nonché di accattonaggio e\nvagabondaggio e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa\ncondizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 1’200.-\n(corrispondente a 40 aliquote giornaliere da fr. 30.-) e ad una multa di fr.\n370.-.\nContro il decreto di accusa AP 1 ha sollevato tempestiva opposizione.\nB. Dopo\nil dibattimento, con sentenza del 25 marzo 2011, il giudice della Pretura\npenale, statuendo sull’opposizione, ha confermato la condanna di AP 1 per i\nreati di guida di un veicolo difettoso e di guida senza licenza di condurre o\nnonostante la revoca e lo ha condannato alla pena pecuniaria - sospesa\ncondizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 450.-\n(corrispondente a 15 aliquote giornaliere da fr. 30.-), ad una multa di fr.\n200.- nonché al pagamento di tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1070.-\n(fr. 470.- senza motivazione scritta).\nCol medesimo giudizio, il pretore ha prosciolto il prevenuto dalle accuse di\ninfrazione alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione nonché di\naccattonaggio e vagabondaggio.\nC. Alla\nfine del dibattimento il condannato ha oralmente annunciato la sua intenzione\ndi appellarsi contro la predetta sentenza (cfr. verbale del dibattimento, pag.\n4).\nCiò nonostante il pretore, dopo aver constatato che AP 1 rinunciava alla motivazione\nscritta della sentenza ritenendo la versione non motivata “sufficiente per\nla sua impugnativa” (cfr. verbale del dibattimento, pag. 5), si è astenuto\ndal redigere la motivazione della sua pronuncia.\nD. L’8 giugno 2011 AP 1 ha inoltrato dichiarazione scritta d’appello a questa Corte chiedendo, in sostanza, il suo proscioglimento dalle imputazioni di guida di un veicolo difettoso e di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca.\nE. In\ndata 19 luglio 2011, questa Corte, in applicazione dell’art. 406 cpv. 3 CPP, ha\nassegnato a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una\nmotivazione scritta.\nF. AP 1 non ha presentato la motivazione scritta del proprio appello.\nConsiderando\nin diritto: 1. Giusta\nl’art. 407 cpv. 1 CPP l’appello o l’appello incidentale è considerato ritirato\nse l’appellante ingiustificatamente non compare all’udienza, né si fa\nrappresentare (lett. a), non presenta una memoria scritta (lett. b) o non può\nessere citato (lett. c).\nLa dottrina ha avuto modo di precisare che l’art. 407 cpv. 1 lett. b CPP trova\napplicazione nei casi in cui l’appellante è tenuto, in virtù degli art. 405\ncpv. 2 e 406 cpv. 3 CPP, a presentare una motivazione scritta (Schmid,\nSchweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 407\nCPP, n. 4; Mini, Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art.\n407 CPP, n. 3; Kistler Vianin, Commentaire Romand, CPP suisse, Basilea 2011, ad\nart. 407 CPP, n. 9; Eugster, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 407\nCPP, n. 3).\nIn questi casi, omettendo di presentare una motivazione scritta, l’appellante\nmanifesta il suo disinteresse al giudizio dell’autorità d’appello che, di\nprincipio, procede allo stralcio del procedimento (Kistler Vianin, op. cit., ad\nart. 407 CPP, n. 11).\n2. In concreto, tuttavia, considerato come l’appellante abbia esposto le sue argomentazioni nella dichiarazione d’appello e ritenuto che egli non è patrocinato da un avvocato, si giustifica, a titolo eccezionale, la ricevibilità in ordine del gravame.\n3. Giusta l’art. 409 cpv. 1 CPP, se il procedimento di primo\ngrado presenta vizi importanti che non possono essere sanati in sede di\nappello, il tribunale d’appello annulla la sentenza impugnata e rinvia la causa\nal tribunale di primo grado perché svolga un nuovo dibattimento e pronunci una\nnuova sentenza. In questo caso, il tribunale d’appello stabilisce, in modo\nvincolante, quali atti procedurali il tribunale di primo grado deve ripetere o\nintegrare (cpv. 2 e cpv. 3).\n4. L’art. 82 cpv. 2 lett. b CPP prevede che il tribunale di primo grado\ndeve - nei casi in cui viene annunciato ricorso - notificare alle parti una\nsentenza motivata. Tale obbligo è ribadito all’art. 399 cpv. 2 CPP secondo cui il\ntribunale di primo grado, prima di trasmettere l’annuncio d’appello unitamente\nagli atti al tribunale d’appello, deve redigere una sentenza motivata.\nL’obbligo di motivazione è del resto uno degli elementi essenziali del diritto\ndi essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) ed è espressamente menzionato all’art.\n80 cpv. 2 CPP secondo cui “le decisioni sono emesse per scritto e motivate”. In\nparticolare la motivazione deve permettere al destinatario della decisione di\ncomprendere i motivi che stanno alla base del giudizio che lo concerne,\nrispettivamente di impugnarlo con piena cognizione di causa. Inoltre, essa deve"}