Di riflesso non è necessario procedere ad ulteriori atti istruttori. 8. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e devono di conseguenza essere addossati all’istante. Per questi motivi, visti gli art. 8, 81, 94, 385, 310 segg., 320 segg., 323, 410 segg., 428 CPP, 19a LStup nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, pronuncia: 1. L’istanza di revisione è respinta. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 300.- b) spese complessive fr.