La teoria del ricorrente appare ancor più fragile se si tien conto che la morte di P ed il conseguente interrogatorio da parte della polizia non erano prevedibili, per cui non aveva alcun senso prepararsi a fornire una falsa identità agli inquirenti. Parallelamente non è dato comprendere quale motivo possa avere avuto una persona sentita in qualità di teste, e non di sospetto autore di reato, per mentire sulla propria identità e mettere in difficoltà proprio il ricorrente, così come in che modo possa aver fatto a procurarsi un permesso di dimora falso proprio con il suo nome ed i suoi estremi. Da ultimo, neppure la contestazione in diritto sollevata dall’istante può essere condivisa.