L’istanza di revisione deve pertanto, per ciò solo, essere respinta. 6.A titolo abbondanziale, appare opportuno precisare che le argomentazioni avanzate dall’istante, non possono essere condivise neanche sotto l’aspetto materiale. Non sussiste prova alcuna, nemmeno di verosimiglianza, che permetta di concludere che IS 1 non conosca né la lingua tedesca, né quella italiana. Neppure dimostrato è che egli non conoscesse P o che non si trovasse in Ticino il 7 e l’8 luglio 2010 (la dichiarazione di cui al doc. 2 allegato all’istanza è una semplice fotocopia e non indica nemmeno il nome proprio del dipendente cui fa riferimento).