STF 6S.54/2006 del 2.11.2006, consid. 2.2.1). Nel caso che ci occupa, quindi, il mancato inoltro del rimedio di diritto dopo la regolare e riuscita notifica del decreto di non luogo a procedere, è imputabile unicamente ad una colpa dell’istante, che non solo non ha più la possibilità di postulare una restituzione del termine ai sensi dell’art. 94 CPP, ma nemmeno può sanare la lacuna con una domanda di revisione. Il suo agire rappresenta un abuso di diritto, non tutelabile. L’istanza di revisione deve pertanto, per ciò solo, essere respinta.