”. 5. Ora, il fatto che il ricorrente abbia o meno consumato, posseduto o acquistato sostanze stupefacenti tra l’8 febbraio 2009 e l’8 luglio 2010, rispettivamente che non sia stato sentito l’8 luglio 2010, non rappresenta in alcun modo una novità. Neppure lo sono la sua conoscenza o meno del defunto P, il possesso di una licenza di condurre per automezzi pesanti, la firma e la sua presenza sul posto di lavoro in Svizzera interna il 7 e l’8 luglio 2010. Indipendentemente dalla loro plausibilità, IS 1 avrebbe potuto sollevare queste contestazioni senza difficoltà alcuna impugnando con un reclamo alla Corte dei reclami penali il decreto di non luogo a procedere sin dalla sua notifica.