2 CPP), consente al Pubblico Ministero di disporre la riapertura di un procedimento conclusosi con un decreto di abbandono o di non luogo a procedere passato in giudicato, se viene a conoscenza di nuovi mezzi di prova o di fatti che chiamano in causa la responsabilità dell’imputato e non risultano dagli atti (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1261; Landshut, in Donatsch/ Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordung, Zurigo/Basilea/Ginevra, 2010, n. 13 s. ad art. 310 e n. 4 ad art. 323).