Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Lugano 2010, n. 2 e n. 4 ad art. 410). In effetti, queste decisioni possono essere, sì, impugnate con reclamo dal danneggiato e dalla vittima - non però dall’accusato - entro il termine di 10 giorni (art. 393 e 322 CPP), ma nel caso in cui ciò non avviene, esse crescono in giudicato solo formalmente. L’autorità di cosa giudicata materiale è per esse per contro limitata, poiché l’art. 323 CPP (applicabile ad entrambi i tipi di decisione per il rimando di cui all’art. 310 cpv.