La revisione a favore del condannato può, invece, essere chiesta anche dopo la sopravvenienza della prescrizione (art. 410 cpv. 3 CPP). 2.Poiché una revisione è possibile solo contro sentenze passate in giudicato (art. 410 cpv. 1 CPP), di principio essa non è proponibile né nei confronti di un decreto di abbandono (art. 320 CPP), né in quelli di un decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP) (cfr. Heer, op. cit., n. 27 ad art. 410; Kuhn-Jeanneret, Commentaire romand, ad art. 412, pag. 1827; Schmid, Praxis Kommentar, ad art. 410, n. 2 e 8, pag. 794; Mini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Lugano 2010, n. 2 e n. 4 ad art. 410).