Un motivo di revisione già respinto in una precedente procedura di revisione non può, dunque, di massima, essere fatto valere in una seconda procedura. Può, tuttavia, essere invocato in aggiunta ad altri fatti o mezzi di prova per una valutazione globale (Messaggio, pag. 1223; Bernasconi e altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 412 CPP). Analogamente a quanto previsto dal CPP (Ti), la revisione a sfavore del condannato può essere chiesta solo se l’azione penale non è ancora prescritta (Messaggio, pag. 1223). La revisione a favore del condannato può, invece, essere chiesta anche dopo la sopravvenienza della prescrizione (art. 410 cpv.