Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 6 ad art. 411 CPP). Giusta l’ art. 412 CPP la Corte d’appello e revisione penale procede ad un esame preliminare dell’istanza e non entra nel merito se essa è manifestamente inammissibile o infondata (cpv. 1) oppure se è già stata presentata invocando gli stessi motivi e respinta (cpv. 2 CPP). Un motivo di revisione già respinto in una precedente procedura di revisione non può, dunque, di massima, essere fatto valere in una seconda procedura.