Tale norma rinvia all’art. 385 CPP, secondo cui la motivazione dell’istanza deve indicare i punti della decisione impugnati, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati (cpv. 1). Se l’atto di ricorso (rispettivamente l’istanza di revisione) non soddisfa tali requisiti, l’autorità competente lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un termine suppletorio e, nel caso in cui non sia corretto entro il termine impartito, non entra nel merito (art. 385 cpv. 2 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1475, pag. 674; Heer in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 6 ad art. 411 CPP).