comunque, che nel dubbio occorre partire dal presupposto che il giudice ha preso conoscenza di tutti gli atti e di tutti i mezzi di prova discussi in occasione del dibattimento (DTF 122 IV 6 consid. 2b pag. 69). I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano atti a comportare una significativa modifica della qualifica giuridica o dell’entità della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole (oppure, nel nuovo diritto, più sfavorevole) al condannato (Piquerez, op. cit., n. 1277, pag. 787