L’attuale normativa va oltre, non distinguendo più tra la revisione a favore e la revisione a sfavore dell’imputato, tale rimedio essendo previsto nei due casi alle medesime condizioni (Messaggio, pag. 1221). In quanto mezzo di ricorso sussidiario, la revisione non è ammessa contro decisioni che possono essere modificate con un altro mezzo di ricorso, non essendo essa intesa quale strumento per recuperare un mezzo di ricorso non esperito (Messaggio, pag. 1221). b) Per giustificare una domanda di revisione, i fatti o i mezzi di prova devono essere nuovi e rilevanti.