{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-08-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-52_2011-08-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108918&nX40_KEY=4711140&nTrefferzeile=70&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "80e0aa7bb456de5da39d354554cb28ba"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["17.2011.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.08.2011 17.2011.52"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.08.2011 17.2011.52"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.08.2011 17.2011.52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di revisione concernente un decreto di non luogo a procedere paragonabile, nel risultato, ad un decreto d'accusa. 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Avvertimento ex art. 19a cpv. 2 LStup\n\n\nChe l’imputato fosse attivo in qualità di gessatore e non conducente di camion emerge dal suo verbale di interrogatorio (pag. 2), mentre il fatto che sulla patente svizzera non risulti la sua abilitazione alla guida di mezzi pesanti, non significa che in altri paesi non abbia ottenuto il relativo permesso.\nCon riferimento all’asserita erronea indicazione del numero di telefono della moglie dell’istante che, a suo dire, è stato dato ad P, non si può che confermare l’osservazione in merito del procuratore pubblico e cioè che il legale ha male interpretato quanto scritto nel verbale, a pagina 2, poiché quello è il numero del cellulare di P e non di Z: “devo dire che io non ho nessuna utenza telefonica in mio uso e avevo pertanto dato ad P il numero cellulare di mia moglie. A memoria posso dichiarare che lui mi diede il numero __________.”.\nDa un’analisi della documentazione agli atti emerge come l’agente di polizia interrogante abbia proceduto alla verifica dell’identità della persona che si è presentata al suo cospetto con sufficiente meticolosità, considerato che dal verbale d’interrogatorio 8 luglio 2010 risulta che l’interrogato si è legittimato al commissario M per mezzo di un documento ufficiale, e meglio del permesso di dimora tipo __________ rilasciato a nome di IS 1 il 13 settembre 2009 e valido sino al 12 settembre 2010, sul quale era indubitabilmente apposta anche la sua foto.\nPer di più appare alquanto inverosimile che qualcuno abbia potuto, senza uno scopo ben preciso, imparare a memoria i dati dell’istante, al punto da arrivare a conoscere nel dettaglio informazioni private piuttosto difficili da recuperare, che solo il diretto interessato o qualcuno a lui particolarmente vicino (e dunque per lui facilmente individuabile) poteva sapere, quali ad esempio il cognome da nubile della madre. La teoria del ricorrente appare ancor più fragile se si tien conto che la morte di P ed il conseguente interrogatorio da parte della polizia non erano prevedibili, per cui non aveva alcun senso prepararsi a fornire una falsa identità agli inquirenti. Parallelamente non è dato comprendere quale motivo possa avere avuto una persona sentita in qualità di teste, e non di sospetto autore di reato, per mentire sulla propria identità e mettere in difficoltà proprio il ricorrente, così come in che modo possa aver fatto a procurarsi un permesso di dimora falso proprio con il suo nome ed i suoi estremi.\nDa ultimo, neppure la contestazione in diritto sollevata dall’istante può essere condivisa. In effetti, contrariamente a quanto egli afferma, ad un decreto di non luogo a procedere fondato sulla scarsa rilevanza della fattispecie (art. 310 cpv. 1 lett. c in relazione con art. 8 CPP ed art. 19a LStup, cfr. Fiolka/Riedo in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordung, Basilea 2011, n. 23 ad art. 8 CPP) è perfettamente legittimo associare un ammonimento formale ai sensi dell’art. 19 a cpv. 2 LStup (Schubarth, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, art. 19-28 BetmG, 2 ed., Basilea 2007, n. 48 segg. e n. 62 segg. ad art. 19a LStup).\nPer tutto quanto precede non si può che concludere che anche dal punto di vista materiale l’impugnativa è priva di fondamento.\n7. Con la sua istanza di revisione IS 1 chiede che vengano assunte alcune prove, in modo particolare che si proceda all’interrogatorio della moglie Z, che si effettui l’accertamento di chi sia il possessore dell’utenza telefonica corrispondente al numero __________, che egli possa venire messo a confronto con il commissario M, con la moglie del defunto P, e con il padre dello stesso, nonché che venga ordinata l’analisi chimica dei suoi capelli volta a verificare la presenza di tracce di sostanze stupefacenti.\nPer i motivi esposti, la domanda di revisione in oggetto risulta destinata all’insuccesso. Di riflesso non è necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.\n8. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e devono di conseguenza essere addossati all’istante.\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 8, 81, 94, 385, 310 segg., 320 segg., 323, 410 segg., 428 CPP, 19a LStup\nnonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,\npronuncia: 1. L’istanza di revisione è respinta.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 300.-\nb) spese complessive fr. 100.-\nfr. 400.-\nsono posti a carico dell’istante.\n3. Intimazione a:\nPer la Corte di appello e di revisione penale\nLa presidente Il segretario\nRimedi giuridici\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF."}