{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-08-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-52_2011-08-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108918&nX40_KEY=4921791&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "80e0aa7bb456de5da39d354554cb28ba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.08.2011 17.2011.52"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.08.2011 17.2011.52"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.08.2011 17.2011.52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di revisione concernente un decreto di non luogo a procedere paragonabile, nel risultato, ad un decreto d'accusa. 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Una domanda di revisione diretta contro una condanna inflitta mediante decreto d’accusa, va qualificata come abusiva, tenuto conto delle particolarità dello stesso procedimento per decreto, se essa si basa su fatti che il condannato conosceva già inizialmente, che non aveva nessuna ragione legittima di tacere e che avrebbe potuto rilevare nella procedura ordinaria avviata con opposizione (DTF 130 IV 72 consid. 2). In tale ambito una revisione può entrare in considerazione solo per fatti e mezzi di prova importanti che il condannato non conosceva al momento dell’emanazione del decreto d’accusa o di cui non poteva prevalersi o non aveva ragione di prevalersi in quel periodo (DTF 130 IV 72 consid. 2.3). La dottrina e la giurisprudenza menzionano, a titolo esemplificativo, quale fatto nuovo, in materia di circolazione stradale, il caso di un conducente condannato per perdita di padronanza del veicolo, che apprende dopo la scadenza del termine di opposizione, che il fondo stradale aveva una malformazione che ha causato altri incidenti simili, di cui neppure il giudice era a conoscenza (Clerc, Remarque sur l’ordonance pénale, in RPS 94/1977 pag. 426).\n4.IS 1, nel suo esposto, illustra come non sia lui la persona interrogata dal commissario M in relazione al decesso di P, sostenendo che chi è stato in realtà sentito “si sia preparato a un controllo o interrogatorio di polizia e abbia imparato a memoria il nome, la data di nascita ed eventuali altri dati personali come l’indirizzo del mio mandante, che è possibile che egli conosca, e che ne abbia utilizzato l’identità in relazione agli episodi occorsi il 7/8 luglio 2010. Poiché la polizia, in caso di persone che non hanno con sé alcun documento d’identità, di solito chiede il nome e la data di nascita e i restanti dati personali li acquisisce dal sistema (Z, F), questa procedura sarebbe relativamente semplice. Il poliziotto interrogante avrebbe potuto scoprire l’errore solo in caso di confronto delle foto F con il volto dell’interrogato, tuttavia una tale verifica risulta per esperienza spesso difficile a causa dell’età e della qualità delle foto in Fo viene tralasciata del tutto.”.\n5. Ora, il fatto che il ricorrente abbia o meno consumato, posseduto o acquistato sostanze stupefacenti tra l’8 febbraio 2009 e l’8 luglio 2010, rispettivamente che non sia stato sentito l’8 luglio 2010, non rappresenta in alcun modo una novità. Neppure lo sono la sua conoscenza o meno del defunto P, il possesso di una licenza di condurre per automezzi pesanti, la firma e la sua presenza sul posto di lavoro in Svizzera interna il 7 e l’8 luglio 2010.\nIndipendentemente dalla loro plausibilità, IS 1 avrebbe potuto sollevare queste contestazioni senza difficoltà alcuna impugnando con un reclamo alla Corte dei reclami penali il decreto di non luogo a procedere sin dalla sua notifica. Tutte le sue obiezioni potevano già a quel momento essere avanzate e sostanziate con le prove ora addotte, rispettivamente richieste.\nLo stesso istante ha ammesso di aver preso atto della decisione, asserendo di non essersi premurato di conoscerne i contenuti, pur non avendone capito nemmeno parzialmente il tenore, poiché non parla italiano, e di non essersene più preoccupato sino al ricevimento delle richieste dell’Ufficio della circolazione turgoviese. Un tale comportamento non può trovare tutela: chi, ricevendo uno scritto di un’autorità, se ne disinteressa e decide scientemente di non prendere conoscenza dei suoi contenuti, rispettivamente di non chiederne una traduzione se non padroneggia la lingua di redazione, ne deve sopportare le conseguenze e non può poi prevalersene in sede d’impugnazione (trovano qui applicazione per analogia i principi validi per la restituzione in intero: Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., n. 2 ad art. 94; STF 6S.54/2006 del 2.11.2006, consid. 2.2.1).\nNel caso che ci occupa, quindi, il mancato inoltro del rimedio di diritto dopo la regolare e riuscita notifica del decreto di non luogo a procedere, è imputabile unicamente ad una colpa dell’istante, che non solo non ha più la possibilità di postulare una restituzione del termine ai sensi dell’art. 94 CPP, ma nemmeno può sanare la lacuna con una domanda di revisione.\nIl suo agire rappresenta un abuso di diritto, non tutelabile.\nL’istanza di revisione deve pertanto, per ciò solo, essere respinta.\n6.A titolo abbondanziale, appare opportuno precisare che le argomentazioni avanzate dall’istante, non possono essere condivise neanche sotto l’aspetto materiale.\nNon sussiste prova alcuna, nemmeno di verosimiglianza, che permetta di concludere che IS 1 non conosca né la lingua tedesca, né quella italiana. Neppure dimostrato è che egli non conoscesse P o che non si trovasse in Ticino il 7 e l’8 luglio 2010 (la dichiarazione di cui al doc. 2 allegato all’istanza è una semplice fotocopia e non indica nemmeno il nome proprio del dipendente cui fa riferimento).\nSul suo consumo di stupefacenti tra l’8 febbraio 2009 e l’8 luglio 2010 non ci si può che fondare sulle dichiarazioni rese agli inquirenti, ritenuto che non è più possibile effettuare accertamenti in merito. L’analisi del capello non permetterebbe di sanare la lacuna e ricostruire quanto avvenuto oltre un anno fa. Si aggiunga che a rendere ancor più ostica la verifica contribuisce il fatto che IS 1 aveva, il 20 ottobre 2010, un’acconciatura corta, come emerge dalla copia della sua licenza di condurre allegata all’istanza come doc. 6."}