{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-08-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-52_2011-08-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108918&nX40_KEY=4921791&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "80e0aa7bb456de5da39d354554cb28ba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.08.2011 17.2011.52"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.08.2011 17.2011.52"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.08.2011 17.2011.52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di revisione concernente un decreto di non luogo a procedere paragonabile, nel risultato, ad un decreto d'accusa. 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Avvertimento ex art. 19a cpv. 2 LStup\n\n\nI fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano atti a comportare una significativa modifica della qualifica giuridica o dell’entità della pena (Messaggio, pag. 1222), ossia suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio sensibilmente più favorevole (oppure, nel nuovo diritto, più sfavorevole) al condannato (Piquerez, op. cit., n. 1277, pag. 787; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, § 102 n. 24; STF 6B_242/2009 del 6 agosto 2009 consid. 2; STF 6B_114/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4; DTF 122 IV 66 consid. 2a pag. 67 con richiami). Rilevanti sono anche fatti o mezzi di prova nuovi, suscettibili di modificare soltanto la dichiarazione di colpevolezza: poco importa, quindi, che un’assoluzione (rispettivamente una condanna) parziale non sembri poter influire sulla commisurazione della pena (DTF 117 IV 40 consid. 2a pag. 42 con riferimenti).\nQualora\nsiano addotti più fatti nuovi, essi devono essere valutati globalmente (DTF 116\nIV 353 consid. 5b; Gass, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea\n2007, ad art. 385 n. 95).\nc) Per l’art. 411 cpv. 1 seconda frase CPP, l’istanza deve indicare e comprovare i motivi di revisione invocati. Tale norma rinvia all’art. 385 CPP, secondo cui la motivazione dell’istanza deve indicare i punti della decisione impugnati, i motivi a sostegno di una diversa decisione e i mezzi di prova invocati (cpv. 1). Se l’atto di ricorso (rispettivamente l’istanza di revisione) non soddisfa tali requisiti, l’autorità competente lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un termine suppletorio e, nel caso in cui non sia corretto entro il termine impartito, non entra nel merito (art. 385 cpv. 2 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1475, pag. 674; Heer in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 6 ad art. 411 CPP).\nGiusta l’ art. 412 CPP la Corte d’appello e revisione penale procede ad un esame preliminare dell’istanza e non entra nel merito se essa è manifestamente inammissibile o infondata (cpv. 1) oppure se è già stata presentata invocando gli stessi motivi e respinta (cpv. 2 CPP).\nUn motivo di revisione già respinto in una precedente procedura di revisione non può, dunque, di massima, essere fatto valere in una seconda procedura. Può, tuttavia, essere invocato in aggiunta ad altri fatti o mezzi di prova per una valutazione globale (Messaggio, pag. 1223; Bernasconi e altri, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 412 CPP).\nAnalogamente a quanto previsto dal CPP (Ti), la revisione a sfavore del condannato può essere chiesta solo se l’azione penale non è ancora prescritta (Messaggio, pag. 1223). La revisione a favore del condannato può, invece, essere chiesta anche dopo la sopravvenienza della prescrizione (art. 410 cpv. 3 CPP).\n2.Poiché una revisione è possibile solo contro sentenze passate in giudicato (art. 410 cpv. 1 CPP), di principio essa non è proponibile né nei confronti di un decreto di abbandono (art. 320 CPP), né in quelli di un decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP) (cfr. Heer, op. cit., n. 27 ad art. 410; Kuhn-Jeanneret, Commentaire romand, ad art. 412, pag. 1827; Schmid, Praxis Kommentar, ad art. 410, n. 2 e 8, pag. 794; Mini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Lugano 2010, n. 2 e n. 4 ad art. 410). In effetti, queste decisioni possono essere, sì, impugnate con reclamo dal danneggiato e dalla vittima - non però dall’accusato - entro il termine di 10 giorni (art. 393 e 322 CPP), ma nel caso in cui ciò non avviene, esse crescono in giudicato solo formalmente. L’autorità di cosa giudicata materiale è per esse per contro limitata, poiché l’art. 323 CPP (applicabile ad entrambi i tipi di decisione per il rimando di cui all’art. 310 cpv. 2 CPP), consente al Pubblico Ministero di disporre la riapertura di un procedimento conclusosi con un decreto di abbandono o di non luogo a procedere passato in giudicato, se viene a conoscenza di nuovi mezzi di prova o di fatti che chiamano in causa la responsabilità dell’imputato e non risultano dagli atti (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, n. 1261; Landshut, in Donatsch/ Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordung, Zurigo/Basilea/Ginevra, 2010, n. 13 s. ad art. 310 e n. 4 ad art. 323).\nNella fattispecie la questione è però diversa, poiché ad essere impugnato non è il non luogo a procedere in quanto decisione che pone fine al procedimento con un nulla di fatto nei confronti della persona che ne è oggetto. Il decreto qui posto in discussione comporta, in effetti, delle conseguenze per IS 1, poiché stabilisce ufficialmente che egli ha posseduto e fatto uso di stupefacenti e dispone che non si proceda penalmente nei suoi confronti soltanto per motivi di opportunità, giacché si tratta di un caso di lieve entità ai sensi dell’art. 19a LStup. Oltre a ciò la decisione contiene un formale ammonimento a IS 1, nonché la sua condanna al pagamento della tassa di giustizia e delle spese. Di riflesso, su questi aspetti, il decreto di non luogo a procedere è paragonabile, nel risultato, ad un decreto d’accusa, di modo che trova applicazione la relativa giurisprudenza (cfr. Landshut, op. cit., n. 10 ad art. 322; STF 6B_568/2007 del 28.2.2008 consid. 5.2)."}