{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-08-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-52_2011-08-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108918&nX40_KEY=4921791&nTrefferzeile=74&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "80e0aa7bb456de5da39d354554cb28ba"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.08.2011 17.2011.52"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 05.08.2011 17.2011.52"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 05.08.2011 17.2011.52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di revisione concernente un decreto di non luogo a procedere paragonabile, nel risultato, ad un decreto d'accusa. 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Avvertimento ex art. 19a cpv. 2 LStup\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 5 agosto 2011/nh |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |\n|\nsegretario: |\nUgo Peer, vicecancelliere |\nsedente per statuire sull’istanza di revisione presentata il 26 maggio 2011 da\n|\n|\nIS 1\n|\n|||\n|\n|\ncontro il decreto di non luogo a procedere emanato nei suoi confronti il 21 marzo 2011 dal procuratore pubblico |\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n||\nesaminati gli atti;\nritenuto\nin fatto: A. Con decreto 21 marzo 2011 (NLP 1238/2011 ZAK), il Ministero Pubblico ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di IS 1 per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LStup, ma lo ha formalmente ammonito, addossandogli nel contempo il pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese di fr. 50.-.\nNei considerandi, il procuratore pubblico ha precisato che nel caso specifico la decisione è giustificata dal fatto che ci si trova confrontati con un caso di poca entità, ritenuto che la persona in questione è stata trovata in possesso di g 8.16 di una sostanza di natura indeterminata, acquistata a __________ credendo fosse eroina, ed ha ammesso di aver consumato, senza autorizzazione, saltuariamente nel periodo tra l’8 febbraio 2009 e l’8 luglio 2010, dell’eroina e g 4 di cocaina.\nB. Il decreto di non luogo a procedere è regolarmente cresciuto in giudicato, non avendo IS 1 interposto alcun reclamo contro lo stesso nel termine di 10 giorni indicato in calce alla decisione. In seguito, egli ha regolarmente pagato l’importo posto a suo carico per la tassa di giustizia e le spese, come confermato dal procuratore pubblico nel suo allegato 20 luglio 2011.\nC. Con scritto datato 26 maggio 2011, IS 1 ha adito questa Corte richiedendo la revisione del summenzionato decreto di non luogo a procedere del 21 marzo 2011, ed invocandone il completo annullamento.\nIn sostanza, il postulante sostiene che vi è stato uno scambio di persona - di cui è stato vittima - tra colui che è stato sentito dagli inquirenti l’8 luglio 2010 e colui che, sulla scorta delle ammissioni registrate a verbale, è stato poi fatto oggetto della procedura penale. In effetti, a suo dire, nonostante l’uomo interrogato ad __________ dal commissario M alle 22:55 di quel giorno in relazione al decesso, avvenuto in circostanze sospette, di P, si sia legittimato come IS 1 ed abbia fornito i suoi dati personali esatti, in realtà non sarebbe lui ma uno sconosciuto.\nA supporto della sua tesi d’estraneità ai fatti, IS 1 ha sostenuto di non padroneggiare affatto la lingua tedesca, contrariamente a quanto indicato nel verbale di polizia, per cui non sarebbe stato in grado né di comprendere le domande postegli né di rispondervi.\nParallelamente, non avendo mai avuto la possibilità di apprendere i rudimenti di italiano, egli non è stato neppure in grado di comprendere i contenuti del decreto di non luogo a procedere trasmessogli e, dunque, di reagire tempestivamente.\nEgli ha poi negato di conoscere il defunto P e, di riflesso, di avergli fatto visita nelle circostanze descritte dall’interrogato. D’altronde, il 7 e l’8 luglio 2010 egli era al lavoro presso la __________ , come confermato dalla dichiarazione del signor F prodotta in copia agli atti (allegato n. 2 al ricorso per riforma).\nInoltre l’istante sottolinea - come circostanza rilevante - che, contrariamente a quanto si legge nel modulo attestante la situazione finanziaria in atti, egli, all’epoca, non era disoccupato essendo, appunto, alle dipendenze della __________ come gessatore.\nA ciò aggiunge, poi, che la firma sugli atti non corrisponde con la sua e che lui non è in possesso di una licenza di circolazione per automezzi pesanti, come per contro risulta dall’incarto del Ministero Pubblico, e, dunque, non può nemmeno aver esercitato la professione di camionista indicata sul formulario denominato Dichiarazione stato civile e patrimoniale.\nA corroborare la tesi secondo cui la polizia è stata tratta in inganno sulle generalità della persona interrogata - continua l’istante - vi è pure il fatto, facilmente appurabile con un’analisi del capello (cui egli si è detto disposto a sottoporsi), che egli non ha mai fatto uso di stupefacenti e, pertanto, non può aver consumato mensilmente g 0.2 di eroina, come ammesso dall’interrogato al commissario M.\nInfine, il numero di telefono della moglie dell’indagato indicato in occasione dell’interrogatorio (__________ ) come quello dato a suo tempo ad P, non è quello della signora Z.\nIn merito alle questioni di diritto, il patrocinatore del signor IS 1 rileva, concludendo il suo allegato ricorsuale, come un ammonimento ai sensi dell’art. 19a LStup non possa essere dato nel contesto di una decisione di non luogo a procedere. A suo dire esso può essere previsto solo in caso di verdetto di colpevolezza in sostituzione di una pena.\nD. Con osservazioni 20 luglio 2011, il procuratore pubblico chiede la reiezione integrale della domanda di revisione, sollevando in primo luogo dubbi sull’idoneità del rimedio giuridico scelto e rilevando come nonostante l’istante abbia regolarmente ricevuto e letto la decisione impugnata, egli sia insorto solo dopo essere stato interpellato dall’Ufficio della circolazione del Canton __________ , intenzionato ad approfondire la questione della sua idoneità alla guida, poiché vistosi confrontato con il rischio di una revoca della licenza di guida."}