637.- [ di cui fr. 550.45 corrispondono all’IVA per il periodo fine 2008 al 2010; fr. 86.55 corrispondono all’IVA per il 2011] (doc. C). Per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO) (CRP 60.2010.223 del 17 novembre 2010; CRP 60.2005.281 del 14 febbraio 2006), ossia nel caso concreto dall’introduzione in data 19 maggio 2011 dell’istanza di indennità. 5. Spese La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 50.-, per complessivi fr. 550.- sono poste a carico dello Stato.