3.3.2) - riconosce tale importo, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario minimo (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 35 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP; Schmid, Praxiskommentar, n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid, Handbuch, n. 1811, pag. 831). Anche sulle spese, questa Corte si allinea alla giurisprudenza sviluppata dalla CRP che, fino al 31 dicembre 2010, riconosceva le spese effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale, applicando - dopo la sua abolizione, per analogia - i principi di cui all’art. 3 TOA.