del 12 novembre 2010). A partire dal 2001, il Consiglio di moderazione, ribadendo il principio della remunerazione dipendente dalla complessità del caso, aveva fissato in fr. 250.- orari la remunerazione per i casi più semplici (erano fr. 200.- dal 1992 e fr. 220.- dal 1996), senza stabilire un limite massimo. Nell’ambito delle istanze di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 429 e segg. CPP Fed, la scrivente Corte - nel solco della costante giurisprudenza della CRP (approvata anche dal Tribunale federale in STF 6B_194/2008 dell’11 agosto 2008 consid. 3.3.2) - riconosce tale importo, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario minimo (Mizel/Rétornaz, op.