Per l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP Fed, l’imputato ha diritto al risarcimento delle spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Così come nella prassi ticinese relativa all’art. 317 CPP (Ti), anche secondo il nuovo diritto processuale penale svizzero, lo Stato si assume le spese per un patrocinatore di fiducia soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio, pag. 1231; Mini, op. cit., n. 5 ad art. 429 CPP; Griesser, op. cit., n. 4 ad art. 429 CPP; Schmid, Praxiskommentar, n. 7 ad art. 429 CPP;