Giusta l’art. 429 cpv. 2 CPP, competente a decidere sugli indennizzi e sulle riparazioni del torto morale, è l’autorità penale che ha pronunciato la decisione finale di proscioglimento su cui si fonda il diritto all’indennizzo o alla riparazione (Mini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 8 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz in: Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Basilea 2011, n. 51 ad art. 429 CPP).