gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP Fed) che unifica a livello nazionale le norme di procedura applicabili in ambito penale. Ritenuto che l’istanza di indennità è stata presentata da IS 1 il 19 maggio 2011, ovvero dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto processuale, non si pongono, in concreto, problemi di diritto intertemporale. L’istanza deve, pertanto, essere giudicata secondo il nuovo CPP. 2. Giusta l’art. 429 cpv.