200.- e delle spese. B. Con sentenza 10 novembre 2010, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione tempestivamente sollevata da IS 1, lo ha prosciolto da ogni accusa, ponendo a carico dello Stato la tassa di giustizia e le spese. C. Avverso la sentenza di prima sede, il 14/15 dicembre 2010 il Procuratore pubblico ha presentato ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale, chiedendo l’annullamento del giudizio pretorile ed il rinvio degli atti alla Pretura penale per un nuovo giudizio. Il procuratore pubblico non ha, per contro, contestato il proscioglimento di IS 1 dal reato di infrazione alla Legge Federale sugli stranieri.