{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-06-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-51_2011-06-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108897&nX40_KEY=4921815&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d8a8da2caa6e7787b6bc09813552dbc1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 28.06.2011 17.2011.51"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 28.06.2011 17.2011.51"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 28.06.2011 17.2011.51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di indennizzo ex art. 429  e segg. CPP-CH"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:54:10", "Checksum": "562d165d6cd9e545e8acc28726c0256d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 28.06.2011 17.2011.51\nRegesto:\nIstanza di indennizzo ex art. 429  e segg. CPP-CH\n\n\n4. L’istante postula la rifusione, a titolo d’indennità, della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia ammontante a fr. 8'162.-, oltre interessi dal 10 novembre 2010. Detto importo corrisponde a fr. 7'635.- di onorario (pari a 30 ore e 32 minuti a fr. 250.-/ora), fr. 690.- di spese e fr. 637.- di IVA (doc. C)], già dedotti fr. 800.- riconosciuti dalla CCRP per ripetibili (doc. B).\nL’avvocato che patrocina l’istante ha assunto il mandato il 15 settembre 2008 e lo ha assistito durante l’inchiesta condotta dal Ministero pubblico, nella preparazione del processo, al dibattimento dinanzi alla Pretura penale e in sede di ricorso per cassazione.\nLa tariffa oraria di fr. 250.- esposta nella nota d’onorario non è censurabile, corrispondendo a quella minima. Analogamente il dispendio orario indicato appare adeguato e viene ammesso così come esposto.\nAnche le spese indicate nella nota professionale sono ammesse come esposte, per complessivi fr. 690.-.\nL’IVA ammonta a fr. 637.- [ di cui fr. 550.45 corrispondono all’IVA per il periodo fine 2008 al 2010; fr. 86.55 corrispondono all’IVA per il 2011] (doc. C).\nPer gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO) (CRP 60.2010.223 del 17 novembre 2010; CRP 60.2005.281 del 14 febbraio 2006), ossia nel caso concreto dall’introduzione in data 19 maggio 2011 dell’istanza di indennità.\n5. Spese\nLa tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese di fr. 50.-, per complessivi fr. 550.- sono poste a carico dello Stato.\nPer questi motivi,\nrichiamata per le spese la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. L’istanza è accolta.\nDi conseguenza, a titolo di indennità giusta gli art. 429 e segg. CPP Fed, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, rifonderà a IS 1, __________ - assolto dalle imputazioni di truffa tentata e ripetuta, ripetuta falsità in documenti e infrazione alla Legge federale sugli stranieri con sentenza 17 febbraio 2011 della CCRP - l’importo di fr. 8'162.- più interessi al 5% dal 19 maggio 2011.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 500.-\nb) spese complessive fr. 50.-\nfr. 550.-\nsono a carico dello Stato.\n3. Intimazione a:\n|\n|\nP_GLOSS_TERZI |\nPer la Corte di appello e di revisione penale\nLa presidente La segretaria\nRimedi giuridici\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF."}