{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-06-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-51_2011-06-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=108897&nX40_KEY=4921815&nTrefferzeile=57&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d8a8da2caa6e7787b6bc09813552dbc1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.51"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 28.06.2011 17.2011.51"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 28.06.2011 17.2011.51"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 28.06.2011 17.2011.51"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di indennizzo ex art. 429  e segg. 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Con decreto di accusa 15 dicembre 2008, il procuratore pubblico ha dichiarato IS 1 autore colpevole di truffa, tentata e ripetuta, ripetuta falsità in documenti e infrazione alla LF sugli stranieri e ha pertanto proposto la condanna di IS 1 alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna (corrispondenti a complessivi fr. 1'800.-), sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni, oltre che alla multa di fr. 700.- ed al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese.\nB. Con sentenza 10 novembre 2010, il giudice della Pretura penale, statuendo sull’opposizione tempestivamente sollevata da IS 1, lo ha prosciolto da ogni accusa, ponendo a carico dello Stato la tassa di giustizia e le spese.\nC. Avverso la sentenza di prima sede, il 14/15 dicembre 2010 il Procuratore pubblico ha presentato ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale, chiedendo l’annullamento del giudizio pretorile ed il rinvio degli atti alla Pretura penale per un nuovo giudizio. Il procuratore pubblico non ha, per contro, contestato il proscioglimento di IS 1 dal reato di infrazione alla Legge Federale sugli stranieri.\nD. Con sentenza 17 febbraio 2011, la CARP - nel frattempo subentrata alla CCRP - ha confermato la sentenza della Pretura Penale e, quindi, il proscioglimento di IS 1 ponendo gli oneri processuali a carico dello Stato che ha, peraltro, condannato a versare a IS 1 fr. 800.- per ripetibili.\nE. Il 19 maggio 2011 IS 1, per il tramite del proprio patrocinatore, ha presentato istanza di indennità ex art. 429 CPP alla Camera dei ricorsi penali che, con scritto 20 maggio 2011, l’ha trasmessa per competenza a questa Corte.\nF. Con l’istanza in esame IS 1 chiede, quale\nrisarcimento del danno sofferto a seguito del procedimento penale, la somma di fr. 8'162.- (IVA inclusa) oltre interessi dal 10.11.2010, importo corrispondente alle spese di patrocinio (cfr. istanza punto 2 pag. 2).\nG. Con scritto 26 maggio 2011, la Divisione della giustizia della Repubblica e Cantone Ticino ha dichiarato di rimettersi alle osservazioni che avrebbe presentato il Ministero pubblico.\nCon scritto 1° giugno 2011, il procuratore pubblico, senza svolgere particolari osservazioni, si è rimesso al giudizio della Corte.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP Fed) che unifica a livello nazionale le norme di procedura applicabili in ambito penale.\nRitenuto che l’istanza di indennità è stata presentata da IS 1 il 19 maggio 2011, ovvero dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto processuale, non si pongono, in concreto, problemi di diritto intertemporale.\nL’istanza deve, pertanto, essere giudicata secondo il nuovo CPP.\n2. Giusta l’art. 429 cpv. 2 CPP, competente a decidere sugli indennizzi e sulle riparazioni del torto morale, è l’autorità penale che ha pronunciato la decisione finale di proscioglimento su cui si fonda il diritto all’indennizzo o alla riparazione (Mini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 8 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz in: Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Basilea 2011, n. 51 ad art. 429 CPP).\nIn concreto, dunque, pur se l’assoluzione di IS 1 dall’imputazione di infrazione alla Legge federale sugli stranieri è stata decisa dal giudice della Pretura penale, competente a decidere sull’istanza in esame è (anche per economia di giudizio) la scrivente Corte che ha sostituito la CCRP, ovvero l’autorità che ha disposto, con sentenza 17 febbraio 2011, l’assoluzione completa dell’istante.\n3. Per l’art. 436 cpv. 1 CPP (fed), le pretese di indennizzo e di riparazione del torto morale nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli art. 429 - 434 CPP.\nGiusta l’art. 429 cpv. 1 CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lett. a) e per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lett. b). Inoltre, per la lett. c di detto articolo, l’imputato assolto o nei cui confronti il procedimento è stato abbandonato ha diritto ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà."}