In concreto, nel quantificare in sentenza le spese e la tassa di giustizia pari a fr. 830.- il primo giudice non ha abusato del proprio potere di apprezzamento in violazione degli art. 6 CEDU e 29 Cost nonché gli art. 422 e 426 CPP. Ne discende che, anche su questo punto, l’appello deve essere disatteso. 8.Sulla tassa di giustizia e sulle spese Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 300.- per tassa di giustizia e fr. 50.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono, pertanto, posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 9 e 32 Cost, 6 CEDU, 26 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr, 4 cpv.