300.-, l’appellante parte erroneamente dall’assunto che l’entità della sanzione sia l’unico elemento determinante ai fini della quantificazione della tassa di giustizia. In realtà, l’art. 2 LTG prevede che la tassa di giustizia sia fissata in considerazione non solo del valore, ma anche della natura e della complessità della causa. Tutti questi fattori concorrono ad incidere sull’ammontare complessivo del predetto emolumento fissato, entro i limiti previsti dall’art. 22 LTG, con ampio potere discrezionale dal giudice. In concreto, nel quantificare in sentenza le spese e la tassa di giustizia pari a fr.