da la facoltà al giudice di fissare una tassa di giustizia massima ridotta alla metà qualora il condannato rinunci alla motivazione scritta. In questi casi la tassa minima rimane pertanto di fr. 200.- e quella massima è dimezzata a fr. 5'000.-. 7.3. Spetta al giudice fissare nella sentenza l’importo della tassa di giustizia a dipendenza della fattispecie ed in considerazione dei criteri e dei limiti suesposti. Nel caso di specie, l’importo di fr. 710.- richiesto come tassa di giustizia in caso di motivazione scritta, quand’anche si aggiungessero le spese giudiziarie e d’inchiesta di fr.