cpv. 1 CPP, attuata nell’ordinamento ticinese segnatamente, per l’appunto, dall’art. 22 cpv. 4 LTG. Ne discende che la decisione del primo giudice di prevedere due tasse distinte deve essere confermata. 7. AP 1 si duole, infine, dell’ammontare di spese e tasse di giustizia per complessivi fr. 830.- posti a suo carico, ritenuto “spropositato” per un dibattimento che ha confermato la condanna ad una multa di fr. 300.- per violazione semplice della LCStr. Per l’appellante “nel caso specifico spese e tassa di giustizia non potevano comunque superare l’ammontare della multa” senza violare gli art. 6 CEDU e 29 Cost nonché gli art. 422 e 426 CPP (motivazione d’appello, lett. C pto. 2 pag. 5-6).